Menù di navigazione

Regolamento 27 giugno 2017, n. 28

Regolamento interno di amministrazione e contabilità.

Bollettino Ufficiale n. 27, parte prima, del 12 luglio 2017

CAPO III
Bilancio gestionale
Art. 10
Il bilancio gestionale
1. Il bilancio gestionale, inteso quale strumento operativo-informativo e di controllo dell’attività gestionale, costituisce l’atto fondamentale che realizza il raccordo tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo espresse dall’Ufficio di presidenza e le funzioni di gestione finalizzate a realizzare gli obiettivi programmati, spettanti alla struttura organizzativa dell’ente. Tale documento è finalizzato alla definizione degli obiettivi di gestione, alla assegnazione delle risorse necessarie al loro raggiungimento ed alla successiva valutazione.
2. Il bilancio gestionale:
a) è redatto per competenza e per cassa con riferimento al primo esercizio considerato nel bilancio di previsione;
b) ha natura previsionale e finanziaria;
c) ha contenuto programmatico e contabile;
d) può contenere dati di natura extracontabile;
e) ha carattere autorizzatorio, poiché definisce le linee guida espresse dall’Ufficio di presidenza rispetto all’attività di gestione dei dirigenti ed in quanto le previsioni finanziarie in esso contenute costituiscono limite agli impegni di spesa assunti dai dirigenti;
f) ha rilevanza organizzativa, in quanto distingue le responsabilità di indirizzo, gestione e controllo ad esso connesse;
g) costituisce la base di riferimento per il piano della performance di cui all’Sito esternoarticolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della Sito esternolegge 4 marzo 2009, n. 15 , in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni).
Art. 11
Struttura e caratteristiche del bilancio gestionale
1. Il bilancio gestionale è redatto ispirandosi alle caratteristiche del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio del Sito esternod.lgs. 118/2011 di cui all’allegato n. 4/1, parte II, punti da 10.1 a 10.3, per quanto applicabili.
2. Per ciascun settore/centro di responsabilità il bilancio gestionale deve comunque individuare:
a) il dirigente e la posizione organizzativa responsabile;
b) gli obiettivi di gestione attraverso la definizione degli stessi in coerenza con il bilancio previsionale e la relazione previsionale e programmatica;
c) gli indicatori ed i target per il monitoraggio del loro raggiungimento;
d) i capitoli di entrata e di spesa raccordati al IV livello del piano dei conti finanziario di cui all’allegato n. 6/1 Sito esternodel d.lgs. 118/2011 , con eventuale ulteriore articolazione da raccordare al V livello dello stesso piano dei conti.
Art. 12
Adozione del bilancio gestionale
1. La proposta di bilancio gestionale è costruita in concomitanza alla formazione degli strumenti di bilancio.
2. Il Segretario generale, avvalendosi della collaborazione del dirigente della struttura competente in materia di bilancio, propone all’Ufficio di presidenza il bilancio gestionale per la sua approvazione.
3. Entro il termine di trenta giorni successivi alla deliberazione consiliare di approvazione del bilancio di previsione l’Ufficio di presidenza adotta il bilancio gestionale che costituisce atto di indirizzo politico-amministrativo e direttiva nei confronti dei dirigenti.
4. Contestualmente l’Ufficio di presidenza approva il programma delle acquisizioni di cui all’Sito esternoarticolo 21 del d.lgs. 50/2016 .
5. L’Ufficio di presidenza effettua con cadenza periodica, almeno semestrale, la verifica sull’andamento del bilancio gestionale.
Art. 13
Piano degli indicatori
1. Il Piano degli indicatori di cui all’Sito esternoarticolo 18 bis del d.lgs. 118/2011 è lo strumento per il monitoraggio degli obiettivi e dei risultati di bilancio ed integra i documenti di programmazione. Il piano è predisposto coerentemente al principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio allegato 4/1, punto n. 11, ed è redatto secondo le modalità ed i tempi indicati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.
2. Oltre agli indicatori previsti con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, l’Ufficio di presidenza potrà determinare ulteriori indicatori di quantità, di efficienza e di efficacia.
3. Il piano degli indicatori è adottato dall’Ufficio di presidenza entro trenta giorni dall’approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto ed è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio nella sezione “Amministrazione Trasparente .”
Art. 14
Le variazioni al bilancio gestionale di competenza dell’Ufficio di presidenza
1. Le variazioni al bilancio gestionale che comportano variazioni agli stanziamenti all’interno della stessa tipologia per le entrate e allo stesso programma per le spese sono di competenza dell’Ufficio di presidenza, salvo quelle di competenza dei dirigenti e del Segretario generale, e sono adottate entro il 15 dicembre di ciascun anno. Sono fatte salve le variazioni correlate alle variazioni di bilancio previste dall’articolo 9, comma 1, secondo periodo, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno.
2. In caso di necessità il Segretario generale, nell’ambito delle risorse assegnate ai dirigenti, può :
a) effettuare variazioni compensative tra capitoli, compresa l’istituzione di nuovi, della medesima categoria per l’entrata e del medesimo macroaggregato per la spesa;
b) effettuare le variazioni necessarie per l’adeguamento delle previsioni, compresa l’istituzione di tipologie e programmi riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi, e le variazioni di bilancio riguardanti il fondo pluriennale vincolato, escluse quelle previste dall’articolo 3, comma 4, Sito esternodel d.lgs. 118/2011 .
3. Le variazioni di cui al comma 2 sono comunicate all’Ufficio di presidenza nella prima seduta utile.
4. Sono vietate le variazioni compensative tra programmi e macroaggregati appartenenti a titoli diversi.
5. Le variazioni al bilancio effettuate ai sensi dei commi 1 e 2 sono periodicamente comunicate al Consiglio regionale.
Art. 15
Le variazioni al bilancio gestionale di competenza dei dirigenti di settore
1. I dirigenti dei settori, con decreto, possono, nell’ambito delle risorse loro assegnate, effettuare per ciascuno degli esercizi del bilancio previsionale variazioni compensative del bilancio gestionale fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra capitoli di spesa del medesimo macroaggregato. Tali variazioni compensative sono effettuate limitatamente ai capitoli dotati dello stesso codice di terzo livello del piano dei conti, escluse le variazioni dei capitoli appartenenti ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti e i trasferimenti in conto capitale che sono di competenza dell’Ufficio di presidenza.
2. Tali variazioni sono comunicate nella prima seduta utile dell’Ufficio di presidenza a cura del settore competente in materia di bilancio.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.