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Regolamento 27 giugno 2017, n. 28

Regolamento interno di amministrazione e contabilità.

Bollettino Ufficiale n. 27, parte prima, del 12 luglio 2017

CAPO II
Bilancio
Art. 5
Pareggio di bilancio
1. Il bilancio si considera in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, consegue un saldo non negativo in termini di competenza, tra le entrate e le spese.
2. Il pareggio di bilancio deve essere garantito con continuità in riferimento a tutte le componenti finanziarie della gestione nonché in occasione di ogni variazione di bilancio.
Art. 6
Il bilancio di previsione finanziario
1. Il bilancio di previsione finanziario ha valenza triennale.
2. Il Consiglio annualmente approva il bilancio di previsione finanziario articolato:
a) nelle entrate per titoli e tipologie;
b) nelle spese per missioni e programmi.
3. Il bilancio di previsione finanziario, elaborato sulla base delle linee strategiche contenute nella relazione previsionale e programmatica, è deliberato osservando i principi contabili generali e applicati allegati al Sito esternod.lgs. 118/2011 .
4. Esso è redatto nel rispetto del modello di cui all’allegato n. 9 Sito esternodel d.lgs. 118/2011 , comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi.
5. Le previsioni sono elaborate in coerenza con il principio generale della competenza finanziaria n. 16 dell’allegato n. 1 Sito esternodel d.lgs. n. 118/2011 e rappresentano le entrate e le spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi considerati, anche se la relativa obbligazione è sorta in esercizi precedenti. Esse sono determinate esclusivamente in relazione alle esigenze funzionali e agli obiettivi concretamente perseguibili nel periodo cui si riferisce il bilancio di previsione finanziario, restando esclusa ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale. In particolare:
a) la previsione delle entrate rappresenta quanto il Consiglio ritiene di poter ragionevolmente accertare in ciascun esercizio contemplato nel bilancio, anche nel rispetto dei principi contabili generali dell’attendibilità e della congruità;
b) la previsione della spesa è predisposta nel rispetto dei principi contabili generali della veridicità e della coerenza, tenendo conto:
1) per le spese in corso di realizzazione, degli impegni già assunti a seguito di obbligazioni giuridicamente perfezionate, esigibili negli esercizi considerati;
2) per le previsioni di competenza, che gli stanziamenti sono quantificati nella misura necessaria per lo svolgimento delle attività o interventi che, sulla base della legislazione vigente, daranno luogo ad obbligazioni esigibili negli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
3) che l’esigibilità di ciascuna obbligazione è individuata nel rispetto del principio applicato della contabilità finanziaria, di cui all’allegato n. 4.2 Sito esternodel d.lgs. 118/2011 .
Art. 7
Procedimento di formazione e approvazione del bilancio di previsione
1. L’esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l’anno solare.
2. Entro il 15 giugno di ogni anno i dirigenti, coerentemente agli strumenti di programmazione pluriennale comunicano:
a) al Segretario generale e al dirigente della struttura competente in materia di bilancio, la proposta per i fabbisogni finanziari, con le indicazioni da inserire nel bilancio gestionale per il triennio successivo, anche al fine della predisposizione della relazione previsionale e programmatica;
b) al Segretario generale, al dirigente della struttura competente in materia di contratti e al dirigente della struttura competente in materia di bilancio, l'elenco delle forniture, dei servizi e dei lavori propedeutico alla predisposizione del programma degli acquisti di cui all’Sito esternoarticolo 21 del d.lgs. 50/2016 .
3. Sulla base delle richieste di cui al comma 2, la struttura competente in materia di bilancio predispone la bozza di bilancio che è trasmessa all’Ufficio di presidenza entro il 31 luglio di ogni anno.
4. Entro il 30 settembre di ogni anno, l’Ufficio di presidenza determina l’ammontare definitivo del fabbisogno del Consiglio regionale e il Presidente del Consiglio lo comunica al Presidente della Giunta ai fini di quanto previsto dall’articolo 7 della l.r. 4/2008 .
5. L’Ufficio di presidenza presenta al Consiglio entro il 30 novembre di ogni anno la proposta di bilancio con i relativi allegati tecnici, il parere del Collegio dei revisori e la relazione previsionale e programmatica, sulla base del fabbisogno determinato ai sensi del comma 4.
6. A fini conoscitivi, contestualmente alla proposta di bilancio, l’Ufficio di presidenza trasmette al Consiglio la proposta di articolazione dei programmi di spesa in macroaggregati e delle tipologie di entrata in categorie.
7. Il bilancio previsionale del Consiglio è approvato non prima di quindici giorni dalla trasmissione da parte dell’Ufficio di presidenza di cui al comma 5, nella stessa seduta consiliare antecedentemente all’approvazione del bilancio di previsione della Regione.
8. Nel caso di esercizio provvisorio, il versamento del fondo di funzionamento da parte della Giunta è commisurato alla durata dello stesso.
Art. 8
Il documento tecnico di accompagnamento al bilancio
1. L’Ufficio di presidenza, nella prima seduta successiva all’approvazione del bilancio previsionale da parte del Consiglio, approva il documento tecnico di accompagnamento al bilancio contenente la ripartizione delle unità di voto del bilancio in categorie e macroaggregati.
2. Al documento tecnico di accompagnamento sono allegati i documenti previsti dall’Sito esternoarticolo 11, comma 7, del d.lgs. 118/2011 .
Art. 9
Le variazioni al bilancio previsionale
1. Le variazioni al bilancio finanziario che comportano variazioni agli stanziamenti tra titoli e tipologie per le entrate e missioni e programmi per le spese sono deliberate dal Consiglio non oltre il 30 novembre di ciascun anno. Sono fatte salve le ipotesi, per quanto applicabili al bilancio finanziario del Consiglio, previste dall’Sito esternoarticolo 51, comma 6, del d.lgs. 118/2011 , che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno.
2. Il bilancio di previsione può essere variato nel corso dell’esercizio con riferimento sia agli stanziamenti di competenza che agli stanziamenti di cassa.
3. Nelle variazioni di bilancio vanno rispettati i principi del pareggio finanziario, nonché tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento delle spese in conto capitale.
4. Le proposte di variazione sono inoltrate al Consiglio dall’Ufficio di presidenza in base alle necessità segnalate dai dirigenti dei settori interessati, previo parere del Collegio dei revisori dei conti.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.