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Regolamento 27 giugno 2017, n. 28

Regolamento interno di amministrazione e contabilità.

Bollettino Ufficiale n. 27, parte prima, del 12 luglio 2017

CAPO I
Disposizioni generali
Art. 78
Ambito di applicazione
1. Il presente titolo disciplina l’attività contrattuale del Consiglio regionale in attuazione Sito esternodel d.lgs. 50/2016 .
Art. 79
Programmazione contrattuale
1. L'attività contrattuale del Consiglio regionale è organizzata e svolta secondo il principio di programmazione.
2. Il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali individuano i beni e i servizi, di importo stimato superiore a 20.000,00 euro IVA esclusa, di cui si prevede l'acquisizione nell'esercizio di riferimento, suddivisi per settori omogenei, indicando:
a) la struttura competente;
b) l'oggetto del contratto;
c) l'importo stimato e i relativi riferimenti di bilancio;
d) il termine presunto dell'avvio del procedimento;
e) l’indicazione degli acquisti verdi e delle forniture di beni realizzati con materiali riciclati.
3. Per importi pari o inferiori a 20.000,00 euro è redatto, secondo le stesse tempistiche del programma biennale, un elenco annuale da trasmettere al Segretario generale per la sua valutazione e presa d’atto.
4. La programmazione degli appalti di lavori di competenza del Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 1, comma 1 ter, della l.r. 77/2004 è disciplinata dall’Sito esternoarticolo 21 del d.lgs. 50/2016 .
5. Entro il 15 giugno di ogni anno i dirigenti del Consiglio regionale inviano al settore provveditorato gare e contratti la programmazione di propria competenza relativa a servizi, forniture e lavori.
6. Il settore provveditorato, coordinando le richieste pervenute, predispone gli atti di programmazione in forma di proposta e li trasmette al Segretario generale per la presentazione all’Ufficio di presidenza, previa armonizzazione delle previsioni formulate.
7. L'Ufficio di presidenza approva, contestualmente alla proposta di bilancio del Consiglio regionale, la proposta degli atti di programmazione contrattuale che acquistano efficacia con la successiva approvazione del bilancio gestionale di cui all’articolo 12, comma 4.
8. Il settore provveditorato gare e contratti raccoglie le richieste di variazione del programma e le trasmette al Segretario generale.
9. Le variazioni comportanti l'inserimento di procedure contrattuali originariamente non previste nel programma sono deliberate dall’Ufficio di presidenza .
10. Le variazioni dell’importo già programmato in misura superiore al 20 per cento sono autorizzate, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 14, dal Segretario generale, che ne dà comunicazione all’Ufficio di presidenza nella prima seduta utile.
11. Le variazioni dell’importo già programmato in misura inferiore al 20 per cento, sono disposte dal dirigente responsabile del contratto, nel rispetto di quanto previsto all’articolo 15.
12. Nei casi in cui circostanze imprevedibili e urgenti rendano necessario avviare una procedura contrattuale non prevista nel programma, il dirigente responsabile del contratto provvede con atto motivato all'avvio della procedura e ne dà contestuale comunicazione al Segretario generale per la presa d’atto da parte dell'Ufficio di presidenza.
13. Il Segretario generale trasmette al settore provveditorato gare e contratti le variazioni approvate o autorizzate per consentire l'aggiornamento e la pubblicazione della programmazione contrattuale.
Art. 80
Nomina e requisiti del responsabile unico del procedimento
1. Per ogni singola procedura, per le fasi della programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione, il dirigente responsabile del contratto, ove ritenga di non assumere la qualifica di responsabile unico del procedimento, nomina con atto formale, tra i dipendenti di ruolo, un responsabile unico del procedimento con adeguata esperienza professionale maturata nello svolgimento di attività analoghe per natura, importo e/o complessità della singola procedura e in possesso di specifica formazione professionale nel rispetto della normativa di riferimento.
2. Il dirigente responsabile del contratto individua il responsabile unico del procedimento nella fase di programmazione ovvero nel primo atto della procedura per le esigenze non incluse in programmazione.
Art. 81
Incentivi
1. In materia di incentivi per lavori, forniture e servizi si applicano le norme di cui alla regolamentazione specifica approvata con decreto del Presidente della Giunta regionale.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.