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Regolamento 27 giugno 2017, n. 28

Regolamento interno di amministrazione e contabilità.

Bollettino Ufficiale n. 27, parte prima, del 12 luglio 2017

CAPO III
Dichiarazione di fuori uso e cessione di beni mobili
Art. 74
Dichiarazione di fuori uso dei beni mobili
1. I beni mobili divenuti inutili e inservibili per gli uffici sono dichiarati fuori uso quando sia venuta meno la loro efficienza funzionale e il ripristino non sia possibile o conveniente. In ciascuno dei seguenti casi perde efficienza funzionale:
a) il bene rotto, danneggiato e non convenientemente riparabile;
b) il bene che, per dimensioni o struttura o funzioni o componenti o materiali di costruzione, non trova collocazione nell'ambito dell'attuale fabbisogno regionale;
c) il bene non conforme alle vigenti normative in materia di sicurezza e di antinfortunistica;
d) la macchina, l'attrezzatura, lo strumento ed in generale il bene con tecnologia obsoleta;
e) la macchina, l'attrezzatura, lo strumento ed in generale il bene strumentale collegato a funzioni non più svolte dall'amministrazione regionale.
2. Ciascun consegnatario propone alla commissione tecnica di cui al comma 3, l’elenco dei beni mobili di propria competenza da dichiarare fuori uso in quanto hanno perso efficienza funzionale indicandone i dati inventariali. La proposta del consegnatario è vistata anche dal relativo dirigente responsabile e, ai fini della successiva destinazione dei beni, attesta alternativamente che i beni mobili oggetto della proposta:
a) presentano ancora un valore ritenuto congruo da giustificare la procedura di alienazione;
b) presentano una valore ritenuto non congruo da giustificare la procedura di alienazione ma sono ancora suscettibili di utilizzazione e possono essere ceduti gratuitamente ad enti pubblici, organizzazioni di volontariato o enti, associazioni, fondazioni che perseguono finalità di pubblica utilità senza scopo di lucro;
c) devono necessariamente essere smaltiti tramite discarica in quanto non presentano i requisiti di cui alle lettere a) e b).
3. La struttura competente in materia di rendicontazione patrimoniale convoca la commissione tecnica istituita presso il Consiglio che provvede all’accertamento della condizione di fuori uso previo sopralluogo da effettuarsi entro trenta giorni dal ricevimento dalla convocazione. Di tale sopralluogo viene redatto verbale con il quale si accerta la sussistenza dei requisiti per la destinazione dei beni ai fini del comma 2.
4. La commissione di cui al comma 3, denominata Commissione per il fuori uso, è di norma composta da tre membri effettivi e da due supplenti individuati con decreto del Segretario generale tra il personale di ruolo del Consiglio regionale inquadrato in categoria non inferiore alla D, in possesso di adeguata professionalità.
5. Con atto il dirigente competente in materia di rendicontazione patrimoniale, sulla base dell’accertamento di cui al comma 3, avvia le conseguenti procedure per la destinazione dei beni.
6. In caso di furto o smarrimento, il consegnatario provvede alla trasmissione dell’elenco dei relativi beni corredato dalle apposite denunce al dirigente del settore competente in materia di rendicontazione patrimoniale e contestualmente procede alla cancellazione dei beni dal registro inventariale tramite documento attestante lo scarico.
Art. 75
Destinazione dei beni dichiarati fuori uso
1. Per i beni rispetto ai quali sono state accertate le condizioni di cui all’articolo 74, comma 2, lettera a), il settore competente in materia di rendicontazione patrimoniale attiva le procedure per la vendita a terzi applicando la normativa vigente in materia. In caso di infruttuoso esito di tale procedura gli stessi beni sono ceduti gratuitamente secondo le modalità definite nel comma 2.
2. Per i beni rispetto ai quali sono state accertate le condizioni di cui all’articolo 74, comma 2, lettera b), il settore competente in materia di rendicontazione patrimoniale, provvede a pubblicare un avviso nel sito istituzionale dell’ente al fine di rendere nota la lista dei beni disponibili per la cessione gratuita. Al fini dell’assegnazione, i soggetti aventi diritto sono tenuti a presentare domanda entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del citato avviso. Decorso tale termine l’assegnazione dei beni viene disposta dal dirigente competente in materia di rendicontazione patrimoniale. Per l’assegnazione ai soggetti destinatari dovranno essere rispettati i principi di rotazione, equità e parità di trattamento nei limiti della disponibilità dei beni. Qualora, in applicazione dei suddetti criteri, eventualmente dovessero risultare richieste di beni totalmente insoddisfatte, le stesse decadono a seguito dell’adozione del decreto di assegnazione. Ai soggetti che hanno presentato tali richieste, nel caso in cui dovessero partecipare a successivi avvisi, deve essere riconosciuta una precedenza nell’assegnazione dei beni tenendo altresì conto del criterio della rotazione.
3. Il soggetto assegnatario, salvo casi debitamente motivati, è tenuto a ritirare i beni entro novanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione di assegnazione, a pena di decadenza. I soggetti decaduti dall’assegnazione o che vi abbiano rinunciato senza adeguata motivazione sono esclusi dalle successive procedure per un periodo di tre anni decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione di assegnazione.
4. I beni inseriti nell’avviso e non assegnati a causa di mancanza di richieste ovvero non ritirati a seguito di decadenza dall’assegnazione o di rinuncia alla stessa, sono resi nuovamente disponibili nell’avviso immediatamente successivo. Qualora, al termine di tale procedura, tali beni dovessero risultare ancora non assegnati, con provvedimento del settore competente in materia di rendicontazione patrimoniale, si dispone lo smaltimento tramite discarica.
5. Nel caso in cui i beni siano destinati alla discarica, il consegnatario competente provvede alla consegna al soggetto incaricato del servizio di smaltimento individuato dal settore competente.
6. I beni dichiarati fuori uso rimangono in carico al consegnatario competente fino all’effettiva consegna, risultante da verbale, al soggetto destinatario. Contestualmente, ciascun consegnatario procede alla cancellazione dei singoli beni dal registro inventariale di propria competenza tramite idoneo documento attestante lo scarico.
Art. 76
Cessione di beni mobili in conto prezzo
1. La cessione in conto prezzo di beni mobili è ammessa a titolo di parziale corrispettivo in caso di acquisto di altro bene. Il dirigente responsabile dell’acquisto è tenuto a darne adeguata motivazione nel provvedimento di spesa, indicando espressamente il prezzo di cessione, le ragioni di convenienza e utilità per l’amministrazione nonché il numero di inventario, la descrizione e ogni altro elemento utile all’identificazione dei beni oggetto di cessione. La cessione al fornitore è ammessa anche nel caso in cui, pur non attribuendo alcun valore al bene ceduto, consenta comunque un risparmio per lo smaltimento dello stesso.
2. Il provvedimento che dispone la cessione è tempestivamente trasmesso al consegnatario competente che conseguentemente procede alle dovute registrazioni secondo quanto previsto dall’articolo 75, comma 6.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.