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Regolamento 27 giugno 2017, n. 28

Regolamento interno di amministrazione e contabilità.

Bollettino Ufficiale n. 27, parte prima, del 12 luglio 2017

CAPO II
Inventari del Consiglio regionale
Art. 70
Inventario generale
1. Ogni consegnatario è responsabile dell’aggiornamento dei dati del registro inventariale dei beni mobili di propria competenza. A tal fine i consegnatari provvedono, sulla base di idonea documentazione giustificativa, ad effettuare tutte le variazioni conseguenti a trasformazioni, aumenti o diminuzioni nella consistenza e nel valore dei beni dei quali sono responsabili. Per lo svolgimento delle proprie funzioni possono avvalersi dei vice consegnatari di cui all’articolo 67, comma 2.
2. Ai fini della tenuta dell’inventario generale ciascun consegnatario trasmette alla struttura competente in materia di rendicontazione patrimoniale il proprio registro consuntivo entro il giorno 15 del mese di gennaio dell’esercizio successivo a quello di riferimento.
3. L'inventario generale dei beni mobili in uso presso il Consiglio regionale, costituito dai registri inventariali annuali di ciascun consegnatario, è conservato presso la struttura competente in materia di rendicontazione patrimoniale i cui compiti sono:
a) coordinamento dell’attività dei consegnatari tramite la raccolta degli elenchi consuntivi dei registri inventariali tenuti da ogni Consegnatario;
b) aggiornamento delle procedure inventariali.
4. Tutti gli atti di acquisto o che comunque determinano una variazione dello stato patrimoniale dei beni mobili in uso al Consiglio regionale, devono essere tempestivamente comunicati dal dirigente responsabile della spesa al consegnatario competente per consentire a quest’ultimo di effettuare le necessarie registrazioni in ordine alla sua imputazione tra i beni inventariati o quelli di facile consumo.
5. L'inventario indica, per i singoli beni:
a) la denominazione e la descrizione, secondo le diverse tipologie;
b) il numero progressivo;
c) il locale in cui sono collocati;
d) il valore all'atto dell'acquisizione.
6. Ogni bene inventariato reca, mediante apposita targhetta, l'indicazione del numero attribuito nell'inventario dal consegnatario competente. Ciascun consegnatario dispone di una specifica numerazione distinta per la tipologia di beni di propria competenza.
7. In caso di donazione o cessione a titolo gratuito a favore del Consiglio regionale ai sensi degli articoli 10 e 10 bis della l.r. 77/2004 , un dipendente, inquadrato nel ruolo regionale in categoria professionale non inferiore alla D e di idoneo profilo tecnico, provvede, ai soli fini dell’iscrizione nell’inventario, ad individuare il valore da assegnare al bene. Resta salva la facoltà dell’ente di ricorrere ad una valutazione peritale di un esperto indipendente designato dal Presidente del Tribunale ai sensi dell’allegato 4/3 al Sito esternod.lgs. 118/2011 (Principio contabile applicato concernente la contabilità economico patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria).
8. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 10, comma 1 quinquies, della l.r. 77/2004 , in materia di cessioni a titolo gratuito a favore del Consiglio regionale di beni mobili di non elevato valore, si considerano tali quei beni, ivi comprese le opere d'arte, il cui valore di stima non supera i 5.000,00 euro.
9. L'inventariazione delle opere d'arte acquisite dal Consiglio regionale è effettuata dalla struttura competente in materia di rappresentanza.
Art. 71
Beni di rappresentanza, cerimoniale e relazioni esterne
1. I beni necessari per le attività di rappresentanza, relazioni esterne e cerimoniale, destinati sin dall’origine a soggetti esterni, sono considerati come universalità di beni ai sensi dell’articolo 816 del codice civile, sono gestiti dal consegnatario competente tramite registro e non confluiscono nell’inventario generale. Lo stesso consegnatario, che assume nei confronti di tali beni il debito di custodia ed è tenuto alla presentazione del conto giudiziale ai sensi dell’articolo 68, registra le movimentazioni in aumento e diminuzione di ogni singolo bene incluso nella sopra citata universalità aggiornandone periodicamente il valore.
Art. 72
Inventariazione dei beni della biblioteca del Consiglio regionale
1. I beni librari afferenti alla biblioteca sono gestiti dalla competente struttura individuata all’interno dell’articolazione organizzativa del Consiglio regionale. Ai fini dell’iscrizione nello stato patrimoniale:
a) i beni relativi ai fondi librari e documentari che presentano particolare rilevanza storico e/o culturale e pertanto identificati come beni culturali, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 2 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 ) sono qualificabili come beni demaniali e non sono assoggettati ad ammortamento;
b) i beni librari facenti parte della biblioteca, la cui consultazione e utilizzo rientrano nell’attività istituzionale dell’ente e che pertanto costituiscono beni strumentali per l’attività svolta dall’ente stesso, sono qualificabili come patrimonio indisponibile e sono soggetti ad ammortamento.
2. Ai fini della gestione dei beni di cui al comma 1, lettera a), è istituito presso la biblioteca un registro in cui sono riportati almeno i seguenti elementi:
a) numero identificativo progressivo con data di presa in carico del bene;
b) descrizione e caratteristiche del bene;
c) ubicazione e consistenza dei beni;
d) valore dei beni;
e) tipo di amministrazione, diretta o indiretta, ente preposto ed eventuale titolo di utilizzazione;
f) titolo di provenienza, tipologia e data dell’atto;
g) utilizzazioni e relativi titoli.
3. L'inventariazione di libri e pubblicazioni della biblioteca è effettuata dalla struttura competente secondo i criteri di inventariazione vigenti. Elemento base di inventariazione per la biblioteca è l'unità documentaria. Per unità documentaria si intende:
a) il singolo libro o pubblicazione, su qualsiasi supporto si trovi;
b) il periodico, inteso per annata;
c) il CD-ROM.
4. Costituiscono beni di facile consumo, e pertanto non vengono inventariati, i quotidiani ed i singoli numeri di periodici non in abbonamento, i prodotti digitali, i periodici e le monografie in dotazione agli uffici dell’ente.
5. Il valore d'inventario è dato:
a) per i libri e le pubblicazioni, dal prezzo di copertina o dall'effettivo costo, se diverso;
b) per i periodici in abbonamento, dal costo dell'abbonamento;
c) per le pubblicazioni regionali prive di prezzo, dal valore di un centesimo di euro per ogni pagina;
d) per i libri ricevuti in dono, dal prezzo di copertina oppure, in mancanza, dal prezzo simbolico di euro 1,00;
e) per i beni librari ricevuti in donazione qualificabili come beni culturali ai sensi dell’Sito esternoarticolo 2 del d.lgs. 42/2004 , il valore è assegnato con le modalità previste dall’articolo 70, comma 7, e, per quanto in esso non previsto, dai criteri di cui dall’allegato 4/3 al Sito esternod.lgs. 118/2011 .
6. Il dirigente responsabile della biblioteca, sulla base della proposta del consegnatario competente, provvede all‘individuazione dei materiali di scarto e con atto procede alla dichiarazione di accertamento di fuori uso, allegando l’elenco dei relativi beni. Conseguentemente il consegnatario provvede agli adempimenti di cui all’articolo 75, commi 5 e 6. In caso di furto o smarrimento il consegnatario provvede alla trasmissione dell’elenco dei relativi beni corredato dalle apposite denunce al dirigente responsabile della biblioteca e contestualmente procede alla cancellazione dei beni dal registro inventariale tramite documento attestante lo scarico.
7. Con regolamento interno della biblioteca è disciplinato il prestito dei libri, la loro eventuale mancata restituzione e quant'altro non previsto nel presente regolamento.
Art. 73
Rendiconto inventariale
1. Entro il mese di febbraio di ogni anno, il dirigente competente in materia di rendicontazione patrimoniale, sulla base degli elenchi consuntivi trasmessi da ciascun consegnatario predispone, ai fini della redazione dell'elenco del patrimonio, un prospetto riepilogativo articolato per ogni diversa categoria di beni che evidenza la consistenza iniziale e finale dell’inventario generale dei beni mobili, nonché le variazioni intervenute nel corso dell’esercizio.
2. La ricognizione straordinaria dell’inventario è effettuata secondo quanto previsto dalla normativa statale in materia.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.