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Regolamento 27 giugno 2017, n. 28

Regolamento interno di amministrazione e contabilità.

Bollettino Ufficiale n. 27, parte prima, del 12 luglio 2017

CAPO I
Beni e consegnatari
Art. 64
Beni immobili
1. I beni immobili concessi in uso dalla Giunta al Consiglio regionale sono inseriti all’interno del registro dei beni del patrimonio immobiliare tenuto presso la struttura competente della Giunta regionale.
2. La struttura competente per la gestione dei beni immobili del Consiglio regionale svolge compiti riguardanti la manutenzione ordinaria e straordinaria nei limiti e con le modalità definite dall’articolo 1, comma 1-ter, della l.r. 77/2004 .
Art. 65
Beni mobili in uso al Consiglio regionale
1. I beni mobili in uso presso le sedi e gli uffici del Consiglio sono disciplinati, ai sensi l.r. 77/2004 , dalle disposizioni del presente capo e, per quanto in esso non diversamente disposto, dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 23 novembre 2005, n. 61/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 “Demanio e patrimonio della Regione Toscana”. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 “Legge forestale della Toscana”).
Art. 66
Sede inventariale del Consiglio regionale
1. Ai fini dell’individuazione della sede inventariale di cui all’articolo 14 del d.p.g.r. 61/2005, la sede inventariale del Consiglio è unica.
Art. 67
Consegnatari dei beni mobili
1. Nell’ambito della sede inventariale, come definita dall’articolo 66, il Segretario generale nomina, su proposta dei dirigenti competenti, uno o più consegnatari dei beni mobili con riferimento alle seguenti tipologie di beni:
a) beni e apparecchiature informatiche;
b) beni librari;
c) beni necessari per l’attività di rappresentanza, relazioni esterne e cerimoniale;
d) opere d’arte;
e) beni mobili e strumentali non ricompresi nelle tipologie di cui alle lettere precedenti.
2. Con il provvedimento di cui al comma 1 sono nominati anche uno o più dipendenti, denominati vice-consegnatari, che coadiuvano i rispettivi consegnatari e li sostituiscono in caso di assenza o impedimento temporaneo.
3. Gli incarichi di consegnatario sono conferiti a dipendenti inquadrati nel ruolo regionale in categoria non inferiore alla C.
4. Gli incarichi di sostituto o vice-consegnatario sono conferiti:
a) a dipendenti inquadrati nel ruolo regionale in categoria non inferiore alla C;
b) a dipendenti inquadrati nella categoria B, con anzianità di servizio di almeno tre anni; ai fini del calcolo dell'anzianità viene considerato anche il periodo lavorativo svolto presso altre amministrazioni pubbliche.
5. Gli incarichi di consegnatario, sostituto e vice consegnatario sono conferiti per un periodo massimo di cinque anni e sono rinnovabili.
6. Il consegnatario assume il debito di custodia per i beni inventariati di rispettiva competenza giacenti presso il proprio magazzino, sino all‘assegnazione agli utilizzatori finali. Per i beni di facile consumo appartenenti alle tipologie di cui al comma 1, lettere a) ed e), i consegnatari assumono il debito
Art. 68
Conto giudiziale dei consegnatari
1. Al termine di ogni esercizio ciascun consegnatario di beni avente debito di custodia presenta il proprio conto giudiziale.
2. Il consegnatario dei beni librari della biblioteca regionale non è tenuto alla resa del conto giudiziale in virtù di quanto disposto dall’articolo 627 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato).
3. All’interno del conto giudiziale sono riportate, in termini di quantità e valore, la consistenza iniziale, i movimenti di carico e di scarico, nonché la consistenza finale dei beni giacenti presso i magazzini di ciascun consegnatario e quindi non assegnati agli uffici di relativa competenza. Nel conto giudiziale è indicata altresì la consistenza iniziale e finale dei beni assegnati agli uffici affinché il soggetto competente alla parifica effettui i necessari riscontri rispetto ai dati iscritti nei singoli registri inventariali di ciascun consegnatario.
4. Ciascun consegnatario annota in apposito registro di carico e scarico e in ordine cronologico, ogni operazione di entrata e di uscita dal rispettivo magazzino indicando il numero di inventario oggetto della variazione, la sua descrizione, il suo valore e la causale del movimento. Tutte le operazioni di entrata e di uscita sono corredate dalla necessaria documentazione giustificativa conservata da ciascun consegnatario.
5. Entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio precedente a quello a cui si riferiscono, ciascun consegnatario trasmette al settore competente alla parifica il proprio conto giudiziale unitamente ai registri di carico e scarico, con attestazione che i documenti giustificativi di ogni singola movimentazione sono conservati agli atti a cura dello stesso consegnatario.
Art. 69
Assegnazione in uso dei locali
1. L'assegnazione di ogni singolo locale delle sedi del Consiglio regionale ai dirigenti delle strutture organizzative e ai responsabili delle strutture speciali di supporto agli organi consiliari di direzione politica e delle strutture speciali di segreteria dei gruppi consiliari è disposta dal Segretario generale avvalendosi del supporto del settore competente in materia di logistica.
2. L’assegnazione ad ogni singola struttura organizzativa del Consiglio regionale avviene tenendo conto del prevalente utilizzo e delle finalità a cui è destinato ogni singolo locale e, in particolare:
a) i locali tecnici e di servizio, come individuati dal settore competente in materia di logistica, sono assegnati al settore competente alla gestione della manutenzione delle sedi;
b) le stanze, le sale e comunque ogni locale utilizzato per convegni, seminari, mostre, esposizioni e gallerie, sono assegnati al settore competente in materia di cerimoniale;
c) la sala del Consiglio è assegnata al settore di supporto ai lavori dell’aula;
d) i locali non assegnati rimangono a disposizione del Segretario generale.
3. I dirigenti delle strutture del Consiglio e i responsabili delle strutture speciali di supporto agli organi consiliari di direzione politica e delle strutture speciali di segreteria dei gruppi consiliari provvedono ad assegnare le stanze loro attribuite al relativo personale ovvero allo stesso dirigente o responsabile se i locali sono utilizzati per esigenze comuni al settore. Di tale assegnazione, nonché di ogni successiva variazione, dovrà essere data tempestiva comunicazione al settore competente in materia di logistica.
4. Ogni movimentazione dei beni all’interno del Consiglio regionale deve essere effettuata tramite il consegnatario competente il quale avrà cura di predisporre, compilare, sottoscrivere congiunta-mente alle parti interessate e conservare, i documenti giustificativi di tali movimenti. Il consegnatario dà conto di tali movimentazioni effettuando le dovute registrazioni inventariali e aggiornando l’apposita scheda descrittiva di ogni singolo locale, elaborata e consultabile attraverso l’applicativo informatico di gestione dell’inventario.
5. I dirigenti delle strutture del Consiglio regionale e i responsabili delle strutture speciali di supporto agli organi consiliari di direzione politica e delle strutture speciali di segreteria dei gruppi consiliari hanno l'obbligo di vigilare sul buon uso e sulla funzionalità dei beni in uso presso la propria struttura. In caso di omessa o carente vigilanza, essi sono responsabili per il deterioramento oltre il normale uso e per la perdita dei beni.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.