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Regolamento 27 giugno 2017, n. 28

Regolamento interno di amministrazione e contabilità.

Bollettino Ufficiale n. 27, parte prima, del 12 luglio 2017

Art. 9
Le variazioni al bilancio previsionale
1. Le variazioni al bilancio finanziario che comportano variazioni agli stanziamenti tra titoli e tipologie per le entrate e missioni e programmi per le spese sono deliberate dal Consiglio non oltre il 30 novembre di ciascun anno. Sono fatte salve le ipotesi, per quanto applicabili al bilancio finanziario del Consiglio, previste dall’Sito esternoarticolo 51, comma 6, del d.lgs. 118/2011 , che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno.
2. Il bilancio di previsione può essere variato nel corso dell’esercizio con riferimento sia agli stanziamenti di competenza che agli stanziamenti di cassa.
3. Nelle variazioni di bilancio vanno rispettati i principi del pareggio finanziario, nonché tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento delle spese in conto capitale.
4. Le proposte di variazione sono inoltrate al Consiglio dall’Ufficio di presidenza in base alle necessità segnalate dai dirigenti dei settori interessati, previo parere del Collegio dei revisori dei conti.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.