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Regolamento 27 giugno 2017, n. 28

Regolamento interno di amministrazione e contabilità.

Bollettino Ufficiale n. 27, parte prima, del 12 luglio 2017

Art. 82
Decreto a contrarre
1. Il decreto a contrarre è l’atto del dirigente responsabile del contratto che precede l’avvio della procedura di scelta del contraente.
2. In applicazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento e trasparenza, il decreto a contrarre contiene almeno i seguenti elementi:
a) interesse pubblico che si intende soddisfare;
b) caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare;
c) importo massimo stimato dell’affidamento e relativa copertura contabile;
d) procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni della scelta;
e) criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
f) gli elementi essenziali del contratto.
3. Nella procedura di cui all’Sito esternoarticolo 36, comma 2, lettera a) del d.lgs. 50/2016 si può procedere ad affidamento diretto, tramite decreto a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti .
4. È inoltre consentito procedere con un unico atto in caso di adesione a convenzione Consip, accordi quadro o convenzione del soggetto aggregatore per qualsiasi importo.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.