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Regolamento 27 giugno 2017, n. 28

Regolamento interno di amministrazione e contabilità.

Bollettino Ufficiale n. 27, parte prima, del 12 luglio 2017

Art. 77
Gestione dei beni di facile consumo
1. I beni di facile consumo, come individuati ed identificati dall'articolo 28, comma 1, del d.p.g.r. n. 61/2005, non vengono inventariati e sono destinati alla costituzione di scorte operative.
2. Gli uffici deputati alla gestione delle scorte operative curano la registrazione, in ordine cronologico, delle operazioni effettuate.
3. Con provvedimento del Segretario generale possono essere individuati eventuali altri beni che, in relazione alla loro natura ed al loro rapido consumo, sono da considerare beni di facile consumo.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.