Regolamento 27 giugno 2017, n. 28
Regolamento interno di amministrazione e contabilità.
Bollettino Ufficiale n. 27, parte prima, del 12 luglio 2017
Art. 76
Cessione di beni mobili in conto prezzo
1. La cessione in conto prezzo di beni mobili è ammessa a titolo di parziale corrispettivo in caso di acquisto di altro bene. Il dirigente responsabile dell’acquisto è tenuto a darne adeguata motivazione nel provvedimento di spesa, indicando espressamente il prezzo di cessione, le ragioni di convenienza e utilità per l’amministrazione nonché il numero di inventario, la descrizione e ogni altro elemento utile all’identificazione dei beni oggetto di cessione. La cessione al fornitore è ammessa anche nel caso in cui, pur non attribuendo alcun valore al bene ceduto, consenta comunque un risparmio per lo smaltimento dello stesso.
2. Il provvedimento che dispone la cessione è tempestivamente trasmesso al consegnatario competente che conseguentemente procede alle dovute registrazioni secondo quanto previsto dall’articolo 75, comma 6.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.