Menù di navigazione

Regolamento 27 giugno 2017, n. 28

Regolamento interno di amministrazione e contabilità.

Bollettino Ufficiale n. 27, parte prima, del 12 luglio 2017

Art. 75
Destinazione dei beni dichiarati fuori uso
1. Per i beni rispetto ai quali sono state accertate le condizioni di cui all’articolo 74, comma 2, lettera a), il settore competente in materia di rendicontazione patrimoniale attiva le procedure per la vendita a terzi applicando la normativa vigente in materia. In caso di infruttuoso esito di tale procedura gli stessi beni sono ceduti gratuitamente secondo le modalità definite nel comma 2.
2. Per i beni rispetto ai quali sono state accertate le condizioni di cui all’articolo 74, comma 2, lettera b), il settore competente in materia di rendicontazione patrimoniale, provvede a pubblicare un avviso nel sito istituzionale dell’ente al fine di rendere nota la lista dei beni disponibili per la cessione gratuita. Al fini dell’assegnazione, i soggetti aventi diritto sono tenuti a presentare domanda entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del citato avviso. Decorso tale termine l’assegnazione dei beni viene disposta dal dirigente competente in materia di rendicontazione patrimoniale. Per l’assegnazione ai soggetti destinatari dovranno essere rispettati i principi di rotazione, equità e parità di trattamento nei limiti della disponibilità dei beni. Qualora, in applicazione dei suddetti criteri, eventualmente dovessero risultare richieste di beni totalmente insoddisfatte, le stesse decadono a seguito dell’adozione del decreto di assegnazione. Ai soggetti che hanno presentato tali richieste, nel caso in cui dovessero partecipare a successivi avvisi, deve essere riconosciuta una precedenza nell’assegnazione dei beni tenendo altresì conto del criterio della rotazione.
3. Il soggetto assegnatario, salvo casi debitamente motivati, è tenuto a ritirare i beni entro novanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione di assegnazione, a pena di decadenza. I soggetti decaduti dall’assegnazione o che vi abbiano rinunciato senza adeguata motivazione sono esclusi dalle successive procedure per un periodo di tre anni decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione di assegnazione.
4. I beni inseriti nell’avviso e non assegnati a causa di mancanza di richieste ovvero non ritirati a seguito di decadenza dall’assegnazione o di rinuncia alla stessa, sono resi nuovamente disponibili nell’avviso immediatamente successivo. Qualora, al termine di tale procedura, tali beni dovessero risultare ancora non assegnati, con provvedimento del settore competente in materia di rendicontazione patrimoniale, si dispone lo smaltimento tramite discarica.
5. Nel caso in cui i beni siano destinati alla discarica, il consegnatario competente provvede alla consegna al soggetto incaricato del servizio di smaltimento individuato dal settore competente.
6. I beni dichiarati fuori uso rimangono in carico al consegnatario competente fino all’effettiva consegna, risultante da verbale, al soggetto destinatario. Contestualmente, ciascun consegnatario procede alla cancellazione dei singoli beni dal registro inventariale di propria competenza tramite idoneo documento attestante lo scarico.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.