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Regolamento 27 giugno 2017, n. 28

Regolamento interno di amministrazione e contabilità.

Bollettino Ufficiale n. 27, parte prima, del 12 luglio 2017

Art. 74
Dichiarazione di fuori uso dei beni mobili
1. I beni mobili divenuti inutili e inservibili per gli uffici sono dichiarati fuori uso quando sia venuta meno la loro efficienza funzionale e il ripristino non sia possibile o conveniente. In ciascuno dei seguenti casi perde efficienza funzionale:
a) il bene rotto, danneggiato e non convenientemente riparabile;
b) il bene che, per dimensioni o struttura o funzioni o componenti o materiali di costruzione, non trova collocazione nell'ambito dell'attuale fabbisogno regionale;
c) il bene non conforme alle vigenti normative in materia di sicurezza e di antinfortunistica;
d) la macchina, l'attrezzatura, lo strumento ed in generale il bene con tecnologia obsoleta;
e) la macchina, l'attrezzatura, lo strumento ed in generale il bene strumentale collegato a funzioni non più svolte dall'amministrazione regionale.
2. Ciascun consegnatario propone alla commissione tecnica di cui al comma 3, l’elenco dei beni mobili di propria competenza da dichiarare fuori uso in quanto hanno perso efficienza funzionale indicandone i dati inventariali. La proposta del consegnatario è vistata anche dal relativo dirigente responsabile e, ai fini della successiva destinazione dei beni, attesta alternativamente che i beni mobili oggetto della proposta:
a) presentano ancora un valore ritenuto congruo da giustificare la procedura di alienazione;
b) presentano una valore ritenuto non congruo da giustificare la procedura di alienazione ma sono ancora suscettibili di utilizzazione e possono essere ceduti gratuitamente ad enti pubblici, organizzazioni di volontariato o enti, associazioni, fondazioni che perseguono finalità di pubblica utilità senza scopo di lucro;
c) devono necessariamente essere smaltiti tramite discarica in quanto non presentano i requisiti di cui alle lettere a) e b).
3. La struttura competente in materia di rendicontazione patrimoniale convoca la commissione tecnica istituita presso il Consiglio che provvede all’accertamento della condizione di fuori uso previo sopralluogo da effettuarsi entro trenta giorni dal ricevimento dalla convocazione. Di tale sopralluogo viene redatto verbale con il quale si accerta la sussistenza dei requisiti per la destinazione dei beni ai fini del comma 2.
4. La commissione di cui al comma 3, denominata Commissione per il fuori uso, è di norma composta da tre membri effettivi e da due supplenti individuati con decreto del Segretario generale tra il personale di ruolo del Consiglio regionale inquadrato in categoria non inferiore alla D, in possesso di adeguata professionalità.
5. Con atto il dirigente competente in materia di rendicontazione patrimoniale, sulla base dell’accertamento di cui al comma 3, avvia le conseguenti procedure per la destinazione dei beni.
6. In caso di furto o smarrimento, il consegnatario provvede alla trasmissione dell’elenco dei relativi beni corredato dalle apposite denunce al dirigente del settore competente in materia di rendicontazione patrimoniale e contestualmente procede alla cancellazione dei beni dal registro inventariale tramite documento attestante lo scarico.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.