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Regolamento 27 giugno 2017, n. 28

Regolamento interno di amministrazione e contabilità.

Bollettino Ufficiale n. 27, parte prima, del 12 luglio 2017

Art. 72
Inventariazione dei beni della biblioteca del Consiglio regionale
1. I beni librari afferenti alla biblioteca sono gestiti dalla competente struttura individuata all’interno dell’articolazione organizzativa del Consiglio regionale. Ai fini dell’iscrizione nello stato patrimoniale:
a) i beni relativi ai fondi librari e documentari che presentano particolare rilevanza storico e/o culturale e pertanto identificati come beni culturali, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 2 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 ) sono qualificabili come beni demaniali e non sono assoggettati ad ammortamento;
b) i beni librari facenti parte della biblioteca, la cui consultazione e utilizzo rientrano nell’attività istituzionale dell’ente e che pertanto costituiscono beni strumentali per l’attività svolta dall’ente stesso, sono qualificabili come patrimonio indisponibile e sono soggetti ad ammortamento.
2. Ai fini della gestione dei beni di cui al comma 1, lettera a), è istituito presso la biblioteca un registro in cui sono riportati almeno i seguenti elementi:
a) numero identificativo progressivo con data di presa in carico del bene;
b) descrizione e caratteristiche del bene;
c) ubicazione e consistenza dei beni;
d) valore dei beni;
e) tipo di amministrazione, diretta o indiretta, ente preposto ed eventuale titolo di utilizzazione;
f) titolo di provenienza, tipologia e data dell’atto;
g) utilizzazioni e relativi titoli.
3. L'inventariazione di libri e pubblicazioni della biblioteca è effettuata dalla struttura competente secondo i criteri di inventariazione vigenti. Elemento base di inventariazione per la biblioteca è l'unità documentaria. Per unità documentaria si intende:
a) il singolo libro o pubblicazione, su qualsiasi supporto si trovi;
b) il periodico, inteso per annata;
c) il CD-ROM.
4. Costituiscono beni di facile consumo, e pertanto non vengono inventariati, i quotidiani ed i singoli numeri di periodici non in abbonamento, i prodotti digitali, i periodici e le monografie in dotazione agli uffici dell’ente.
5. Il valore d'inventario è dato:
a) per i libri e le pubblicazioni, dal prezzo di copertina o dall'effettivo costo, se diverso;
b) per i periodici in abbonamento, dal costo dell'abbonamento;
c) per le pubblicazioni regionali prive di prezzo, dal valore di un centesimo di euro per ogni pagina;
d) per i libri ricevuti in dono, dal prezzo di copertina oppure, in mancanza, dal prezzo simbolico di euro 1,00;
e) per i beni librari ricevuti in donazione qualificabili come beni culturali ai sensi dell’Sito esternoarticolo 2 del d.lgs. 42/2004 , il valore è assegnato con le modalità previste dall’articolo 70, comma 7, e, per quanto in esso non previsto, dai criteri di cui dall’allegato 4/3 al Sito esternod.lgs. 118/2011 .
6. Il dirigente responsabile della biblioteca, sulla base della proposta del consegnatario competente, provvede all‘individuazione dei materiali di scarto e con atto procede alla dichiarazione di accertamento di fuori uso, allegando l’elenco dei relativi beni. Conseguentemente il consegnatario provvede agli adempimenti di cui all’articolo 75, commi 5 e 6. In caso di furto o smarrimento il consegnatario provvede alla trasmissione dell’elenco dei relativi beni corredato dalle apposite denunce al dirigente responsabile della biblioteca e contestualmente procede alla cancellazione dei beni dal registro inventariale tramite documento attestante lo scarico.
7. Con regolamento interno della biblioteca è disciplinato il prestito dei libri, la loro eventuale mancata restituzione e quant'altro non previsto nel presente regolamento.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.