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Regolamento 27 giugno 2017, n. 28

Regolamento interno di amministrazione e contabilità.

Bollettino Ufficiale n. 27, parte prima, del 12 luglio 2017

Art. 70
Inventario generale
1. Ogni consegnatario è responsabile dell’aggiornamento dei dati del registro inventariale dei beni mobili di propria competenza. A tal fine i consegnatari provvedono, sulla base di idonea documentazione giustificativa, ad effettuare tutte le variazioni conseguenti a trasformazioni, aumenti o diminuzioni nella consistenza e nel valore dei beni dei quali sono responsabili. Per lo svolgimento delle proprie funzioni possono avvalersi dei vice consegnatari di cui all’articolo 67, comma 2.
2. Ai fini della tenuta dell’inventario generale ciascun consegnatario trasmette alla struttura competente in materia di rendicontazione patrimoniale il proprio registro consuntivo entro il giorno 15 del mese di gennaio dell’esercizio successivo a quello di riferimento.
3. L'inventario generale dei beni mobili in uso presso il Consiglio regionale, costituito dai registri inventariali annuali di ciascun consegnatario, è conservato presso la struttura competente in materia di rendicontazione patrimoniale i cui compiti sono:
a) coordinamento dell’attività dei consegnatari tramite la raccolta degli elenchi consuntivi dei registri inventariali tenuti da ogni Consegnatario;
b) aggiornamento delle procedure inventariali.
4. Tutti gli atti di acquisto o che comunque determinano una variazione dello stato patrimoniale dei beni mobili in uso al Consiglio regionale, devono essere tempestivamente comunicati dal dirigente responsabile della spesa al consegnatario competente per consentire a quest’ultimo di effettuare le necessarie registrazioni in ordine alla sua imputazione tra i beni inventariati o quelli di facile consumo.
5. L'inventario indica, per i singoli beni:
a) la denominazione e la descrizione, secondo le diverse tipologie;
b) il numero progressivo;
c) il locale in cui sono collocati;
d) il valore all'atto dell'acquisizione.
6. Ogni bene inventariato reca, mediante apposita targhetta, l'indicazione del numero attribuito nell'inventario dal consegnatario competente. Ciascun consegnatario dispone di una specifica numerazione distinta per la tipologia di beni di propria competenza.
7. In caso di donazione o cessione a titolo gratuito a favore del Consiglio regionale ai sensi degli articoli 10 e 10 bis della l.r. 77/2004 , un dipendente, inquadrato nel ruolo regionale in categoria professionale non inferiore alla D e di idoneo profilo tecnico, provvede, ai soli fini dell’iscrizione nell’inventario, ad individuare il valore da assegnare al bene. Resta salva la facoltà dell’ente di ricorrere ad una valutazione peritale di un esperto indipendente designato dal Presidente del Tribunale ai sensi dell’allegato 4/3 al Sito esternod.lgs. 118/2011 (Principio contabile applicato concernente la contabilità economico patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria).
8. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 10, comma 1 quinquies, della l.r. 77/2004 , in materia di cessioni a titolo gratuito a favore del Consiglio regionale di beni mobili di non elevato valore, si considerano tali quei beni, ivi comprese le opere d'arte, il cui valore di stima non supera i 5.000,00 euro.
9. L'inventariazione delle opere d'arte acquisite dal Consiglio regionale è effettuata dalla struttura competente in materia di rappresentanza.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.