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Regolamento 27 giugno 2017, n. 28

Regolamento interno di amministrazione e contabilità.

Bollettino Ufficiale n. 27, parte prima, del 12 luglio 2017

Art. 7
Procedimento di formazione e approvazione del bilancio di previsione
1. L’esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l’anno solare.
2. Entro il 15 giugno di ogni anno i dirigenti, coerentemente agli strumenti di programmazione pluriennale comunicano:
a) al Segretario generale e al dirigente della struttura competente in materia di bilancio, la proposta per i fabbisogni finanziari, con le indicazioni da inserire nel bilancio gestionale per il triennio successivo, anche al fine della predisposizione della relazione previsionale e programmatica;
b) al Segretario generale, al dirigente della struttura competente in materia di contratti e al dirigente della struttura competente in materia di bilancio, l'elenco delle forniture, dei servizi e dei lavori propedeutico alla predisposizione del programma degli acquisti di cui all’Sito esternoarticolo 21 del d.lgs. 50/2016 .
3. Sulla base delle richieste di cui al comma 2, la struttura competente in materia di bilancio predispone la bozza di bilancio che è trasmessa all’Ufficio di presidenza entro il 31 luglio di ogni anno.
4. Entro il 30 settembre di ogni anno, l’Ufficio di presidenza determina l’ammontare definitivo del fabbisogno del Consiglio regionale e il Presidente del Consiglio lo comunica al Presidente della Giunta ai fini di quanto previsto dall’articolo 7 della l.r. 4/2008 .
5. L’Ufficio di presidenza presenta al Consiglio entro il 30 novembre di ogni anno la proposta di bilancio con i relativi allegati tecnici, il parere del Collegio dei revisori e la relazione previsionale e programmatica, sulla base del fabbisogno determinato ai sensi del comma 4.
6. A fini conoscitivi, contestualmente alla proposta di bilancio, l’Ufficio di presidenza trasmette al Consiglio la proposta di articolazione dei programmi di spesa in macroaggregati e delle tipologie di entrata in categorie.
7. Il bilancio previsionale del Consiglio è approvato non prima di quindici giorni dalla trasmissione da parte dell’Ufficio di presidenza di cui al comma 5, nella stessa seduta consiliare antecedentemente all’approvazione del bilancio di previsione della Regione.
8. Nel caso di esercizio provvisorio, il versamento del fondo di funzionamento da parte della Giunta è commisurato alla durata dello stesso.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.