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Regolamento 27 giugno 2017, n. 28

Regolamento interno di amministrazione e contabilità.

Bollettino Ufficiale n. 27, parte prima, del 12 luglio 2017

Art. 68
Conto giudiziale dei consegnatari
1. Al termine di ogni esercizio ciascun consegnatario di beni avente debito di custodia presenta il proprio conto giudiziale.
2. Il consegnatario dei beni librari della biblioteca regionale non è tenuto alla resa del conto giudiziale in virtù di quanto disposto dall’articolo 627 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato).
3. All’interno del conto giudiziale sono riportate, in termini di quantità e valore, la consistenza iniziale, i movimenti di carico e di scarico, nonché la consistenza finale dei beni giacenti presso i magazzini di ciascun consegnatario e quindi non assegnati agli uffici di relativa competenza. Nel conto giudiziale è indicata altresì la consistenza iniziale e finale dei beni assegnati agli uffici affinché il soggetto competente alla parifica effettui i necessari riscontri rispetto ai dati iscritti nei singoli registri inventariali di ciascun consegnatario.
4. Ciascun consegnatario annota in apposito registro di carico e scarico e in ordine cronologico, ogni operazione di entrata e di uscita dal rispettivo magazzino indicando il numero di inventario oggetto della variazione, la sua descrizione, il suo valore e la causale del movimento. Tutte le operazioni di entrata e di uscita sono corredate dalla necessaria documentazione giustificativa conservata da ciascun consegnatario.
5. Entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio precedente a quello a cui si riferiscono, ciascun consegnatario trasmette al settore competente alla parifica il proprio conto giudiziale unitamente ai registri di carico e scarico, con attestazione che i documenti giustificativi di ogni singola movimentazione sono conservati agli atti a cura dello stesso consegnatario.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.