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Regolamento 27 giugno 2017, n. 28

Regolamento interno di amministrazione e contabilità.

Bollettino Ufficiale n. 27, parte prima, del 12 luglio 2017

Art. 67
Consegnatari dei beni mobili
1. Nell’ambito della sede inventariale, come definita dall’articolo 66, il Segretario generale nomina, su proposta dei dirigenti competenti, uno o più consegnatari dei beni mobili con riferimento alle seguenti tipologie di beni:
a) beni e apparecchiature informatiche;
b) beni librari;
c) beni necessari per l’attività di rappresentanza, relazioni esterne e cerimoniale;
d) opere d’arte;
e) beni mobili e strumentali non ricompresi nelle tipologie di cui alle lettere precedenti.
2. Con il provvedimento di cui al comma 1 sono nominati anche uno o più dipendenti, denominati vice-consegnatari, che coadiuvano i rispettivi consegnatari e li sostituiscono in caso di assenza o impedimento temporaneo.
3. Gli incarichi di consegnatario sono conferiti a dipendenti inquadrati nel ruolo regionale in categoria non inferiore alla C.
4. Gli incarichi di sostituto o vice-consegnatario sono conferiti:
a) a dipendenti inquadrati nel ruolo regionale in categoria non inferiore alla C;
b) a dipendenti inquadrati nella categoria B, con anzianità di servizio di almeno tre anni; ai fini del calcolo dell'anzianità viene considerato anche il periodo lavorativo svolto presso altre amministrazioni pubbliche.
5. Gli incarichi di consegnatario, sostituto e vice consegnatario sono conferiti per un periodo massimo di cinque anni e sono rinnovabili.
6. Il consegnatario assume il debito di custodia per i beni inventariati di rispettiva competenza giacenti presso il proprio magazzino, sino all‘assegnazione agli utilizzatori finali. Per i beni di facile consumo appartenenti alle tipologie di cui al comma 1, lettere a) ed e), i consegnatari assumono il debito

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.