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Regolamento 27 giugno 2017, n. 28

Regolamento interno di amministrazione e contabilità.

Bollettino Ufficiale n. 27, parte prima, del 12 luglio 2017

Art. 6
Il bilancio di previsione finanziario
1. Il bilancio di previsione finanziario ha valenza triennale.
2. Il Consiglio annualmente approva il bilancio di previsione finanziario articolato:
a) nelle entrate per titoli e tipologie;
b) nelle spese per missioni e programmi.
3. Il bilancio di previsione finanziario, elaborato sulla base delle linee strategiche contenute nella relazione previsionale e programmatica, è deliberato osservando i principi contabili generali e applicati allegati al Sito esternod.lgs. 118/2011 .
4. Esso è redatto nel rispetto del modello di cui all’allegato n. 9 Sito esternodel d.lgs. 118/2011 , comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi.
5. Le previsioni sono elaborate in coerenza con il principio generale della competenza finanziaria n. 16 dell’allegato n. 1 Sito esternodel d.lgs. n. 118/2011 e rappresentano le entrate e le spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi considerati, anche se la relativa obbligazione è sorta in esercizi precedenti. Esse sono determinate esclusivamente in relazione alle esigenze funzionali e agli obiettivi concretamente perseguibili nel periodo cui si riferisce il bilancio di previsione finanziario, restando esclusa ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale. In particolare:
a) la previsione delle entrate rappresenta quanto il Consiglio ritiene di poter ragionevolmente accertare in ciascun esercizio contemplato nel bilancio, anche nel rispetto dei principi contabili generali dell’attendibilità e della congruità;
b) la previsione della spesa è predisposta nel rispetto dei principi contabili generali della veridicità e della coerenza, tenendo conto:
1) per le spese in corso di realizzazione, degli impegni già assunti a seguito di obbligazioni giuridicamente perfezionate, esigibili negli esercizi considerati;
2) per le previsioni di competenza, che gli stanziamenti sono quantificati nella misura necessaria per lo svolgimento delle attività o interventi che, sulla base della legislazione vigente, daranno luogo ad obbligazioni esigibili negli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
3) che l’esigibilità di ciascuna obbligazione è individuata nel rispetto del principio applicato della contabilità finanziaria, di cui all’allegato n. 4.2 Sito esternodel d.lgs. 118/2011 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.