Menù di navigazione

Regolamento 27 giugno 2017, n. 28

Regolamento interno di amministrazione e contabilità.

Bollettino Ufficiale n. 27, parte prima, del 12 luglio 2017

Art. 59
Relazioni finali di gestione dei dirigenti
1. I dirigenti redigono e presentano all’Ufficio di presidenza entro il 28 febbraio di ogni anno la relazione finale di gestione riferita all’attività svolta nell’anno finanziario precedente.
2. La relazione assume almeno il contenuto di seguito indicato:
a) riferimento ai programmi e agli obiettivi individuati e approvati dagli organi di governo;
b) riferimento alle entrate e alle spese assegnate, con particolare riguardo alle somme accertate/impegnate, incassate/liquidate dando specifica motivazione delle economie registrate;
c) riferimento ai programmi di spesa in conto capitale o d’investimento;
d) valutazione dei risultati raggiunti in termini di efficienza e di efficacia in relazione agli indicatori e target stabiliti nel bilancio gestionale;
e) valutazione dei risultati dell’esercizio anche in relazione ai residui attivi e passivi del settore di cui all’articolo 60.
3. Il settore competente in materia di bilancio, oltre a presentare la propria relazione finale di gestione, opera in termini strumentali e di supporto per tutti i settori ai fini della predisposizione delle loro relazioni.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.