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Regolamento 27 giugno 2017, n. 28

Regolamento interno di amministrazione e contabilità.

Bollettino Ufficiale n. 27, parte prima, del 12 luglio 2017

Art. 57
Verifiche di cassa
1. Per provvedere alla ricognizione dello stato delle riscossioni e dei pagamenti nonché della gestione dei fondi assegnati all’economo, l’organo di revisione effettua periodicamente apposite verifiche ordinarie di cassa.
2. Sono previste, inoltre, verifiche straordinarie di cassa:
a) in ogni momento per iniziativa del dirigente del settore competente in materia di bilancio;
b) a seguito del mutamento nella figura dell’economo.
3. Di ogni operazione di verifica di cassa, sia ordinaria che straordinaria, deve essere redatto verbale firmato da tutti gli intervenuti.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.