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Regolamento 27 giugno 2017, n. 28

Regolamento interno di amministrazione e contabilità.

Bollettino Ufficiale n. 27, parte prima, del 12 luglio 2017

Art. 55
Contabilità della cassa economale
1. L’economo ha l’obbligo di tenere costantemente aggiornati i seguenti registri contabili, redatti mediante appositi supporti informatici, anche eventualmente inseriti sul programma di contabilità dell’ente:
a) giornale cronologico di cassa, nel quale sono annotate quotidianamente le operazioni di incasso e pagamento con riferimento alla data dell’operazione contabile, il soggetto destinatario del pagamento o nei confronti del quale è stato operato l’incasso, il saldo iniziale di cassa, le entrate e le uscite giornaliere, il saldo finale;
b) il registro dei buoni d’ordine;
c) il registro dei buoni di pagamento;
d) il registro delle anticipazioni;
e) il registro dei rimborsi;
f) il registro dei rendiconti.
2. I registri contabili di cui al comma 1 sono tenuti distintamente per la cassa contanti e per il conto corrente economale.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.