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Regolamento 27 giugno 2017, n. 28

Regolamento interno di amministrazione e contabilità.

Bollettino Ufficiale n. 27, parte prima, del 12 luglio 2017

Art. 50
Tipologia delle spese economali
1. L’economo provvede, sulla base di specifiche e motivate richieste da parte dei dirigenti dei settori:
a) all’acquisizione di beni e servizi che, per la loro natura di spese minute o urgenti, non sono suscettibili di esaustiva programmazione e non richiedono l’espletamento delle ordinarie procedure di acquisto previste dalla vigente normativa in materia di contrattualistica pubblica, entro il limite massimo di euro 500,00 IVA compresa;
b) alle spese per le quali sia indispensabile il pagamento immediato in contanti, nei limiti previsti dalla vigente normativa.
2. L’economo provvede, inoltre:
a) al rimborso delle spese di rappresentanza di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), della legge regionale 4 febbraio 2009, n. 4 (Spese di rappresentanza del Consiglio regionale) ai soggetti aventi diritto individuati dall’articolo 2 della medesima legge;
b) ad effettuare anticipazioni di contanti nei casi previsti dall’articolo 53;
c) ad erogare rimborsi ai dipendenti nei limiti e secondo le modalità previste dall’articolo 54.
3. Le spese di cui al comma 1, lettera a), possono riguardare esclusivamente le seguenti tipologie:
a) acquisto di stampati, cancelleria e altro materiale di consumo per gli uffici;
b) acquisto di piccole attrezzature, anche informatiche, necessarie per il funzionamento degli uffici;
c) acquisto di materiale di ferramenta vario;
d) spese postali e per spedizioni a mezzo servizio ferroviario, postale o corriere;
e) imposte e tasse a carico dell’ente;
f) acquisto di valori bollati e altri generi di monopolio;
g) acquisto di materiale di ricambio, carburante e piccoli interventi di riparazione e manutenzione delle auto di servizio dell’ente.
4. Nessuna richiesta di fornitura o servizio può essere artificiosamente frazionata allo scopo di far rientrare la spesa nel limite indicato.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.