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Regolamento 27 giugno 2017, n. 28

Regolamento interno di amministrazione e contabilità.

Bollettino Ufficiale n. 27, parte prima, del 12 luglio 2017

Art. 5
Pareggio di bilancio
1. Il bilancio si considera in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, consegue un saldo non negativo in termini di competenza, tra le entrate e le spese.
2. Il pareggio di bilancio deve essere garantito con continuità in riferimento a tutte le componenti finanziarie della gestione nonché in occasione di ogni variazione di bilancio.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.