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Regolamento 27 giugno 2017, n. 28

Regolamento interno di amministrazione e contabilità.

Bollettino Ufficiale n. 27, parte prima, del 12 luglio 2017

Art. 49
Fondo economale
1. All’economo, per le spese di propria competenza, all’inizio di ciascun esercizio finanziario è attribuito, con decreto del dirigente competente in materia di bilancio, uno stanziamento mediante emissione di un mandato di anticipazione da contabilizzare a carico del pertinente capitolo di spesa delle partite di giro del bilancio di previsione dell’anno finanziario di competenza.
2. Il fondo di anticipazione è reintegrabile durante l’esercizio finanziario, previa presentazione periodica del rendiconto della gestione documentato delle spese effettuate di cui all’articolo 56.
3. Il fondo si chiude per l’intero importo al 31 dicembre dell’anno cui si riferisce, mantenendo tra i residui attivi l’equivalente importo iscritto nel corrispondente capitolo di entrata delle partite di giro del bilancio di previsione dell’anno di competenza.
4. La partita contabile è regolarizzata entro il 31 gennaio dell’anno successivo, contestualmente all’approvazione del rendiconto della gestione relativa all’ultimo periodo dell’anno di riferimento, con l’emissione dell’ordinativo di riscossione da registrare sull’importo del capitolo di cui al comma 3, in conto residui.
5. L’economo non può fare delle somme ricevute in anticipazione un uso diverso da quello per il quale sono state concesse.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.