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Regolamento 27 giugno 2017, n. 28

Regolamento interno di amministrazione e contabilità.

Bollettino Ufficiale n. 27, parte prima, del 12 luglio 2017

Art. 46
Economato
1. Per provvedere a particolari esigenze di funzionamento degli uffici del Consiglio per le quali non è possibile esperire le ordinarie procedure di acquisto di beni e servizi è istituito il servizio di economato.
2. L’economato è organizzato come distinto ufficio nell’ambito del settore competente in materia di bilancio.
3. Il dirigente del settore competente in materia di bilancio nomina un funzionario appartenente alla categoria D, responsabile dell’economato. Nel caso in cui l’economato assuma la rilevanza di posizione organizzativa il responsabile dell’economato è il titolare della stessa.
4. L’economo, nell’esercizio delle sue funzioni, assume la responsabilità dell’agente contabile di diritto con i conseguenti obblighi di resa del conto amministrativo e giudiziale.
5. In caso di assenza o impedimento temporaneo del titolare, le funzioni di economo possono essere svolte da altro dipendente di ruolo appartenente alla categoria D, incaricato con ordine di servizio da parte del dirigente competente in materia di bilancio.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.