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Regolamento 27 giugno 2017, n. 28

Regolamento interno di amministrazione e contabilità.

Bollettino Ufficiale n. 27, parte prima, del 12 luglio 2017

Art. 43
Residui passivi
1. Costituiscono residui passivi le somme impegnate e non pagate entro il termine dell’esercizio.
2. La struttura competente in materia di bilancio, sulla base di motivata comunicazione dei dirigenti dei settori, verifica periodicamente e comunque a conclusione del procedimento di riaccertamento ordinario dei residui, che siano conservate tra i residui passivi esclusivamente le spese impegnate per le quali esiste un titolo giuridico che costituisca il Consiglio debitore della correlativa spesa, esigibile nell’esercizio, secondo i principi applicati della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 Sito esternodel d.lgs.118/2011 .
3. Non è ammessa la conservazione nel conto dei residui di somme non impegnate entro il termine dell’esercizio del bilancio in cui sono state iscritte. Non possono essere altresì conservate tra i residui passivi le spese impegnate, non liquidate o non liquidabili nel corso dell’esercizio, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 35.
4. I residui passivi non possono essere utilizzati per scopi diversi da quelli per i quali hanno tratto origine.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.