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Regolamento 27 giugno 2017, n. 28

Regolamento interno di amministrazione e contabilità.

Bollettino Ufficiale n. 27, parte prima, del 12 luglio 2017

Art. 42
Debiti fuori bilancio
1. I debiti fuori bilancio costituiscono posizioni debitorie maturate al di fuori del sistema del bilancio, poiché si riferiscono ad uscite per le quali manca un'originaria previsione di spesa ovvero a spese effettuate in difformità dalle procedure stabilite dalle norme di contabilità.
2. Il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio è effettuato con deliberazione del Consiglio regionale per spese derivanti da :
a) sentenze esecutive;
b) acquisizione di beni e servizi in assenza di preventivo impegno di spesa, nel limite dell’accertata utilità per l’ente.
3. Il dirigente che deve procedere al riconoscimento di un debito fuori bilancio, al fine di avviare la relativa procedura, presenta al Segretario generale una relazione sulle ragioni che hanno portato alla formazione del debito, esplicitando le motivazioni in merito all’accertamento dell’utilità che deriva dal suo riconoscimento. Contestualmente chiede al settore competente in materia di bilancio la predisposizione della eventuale conseguente variazione per il finanziamento dell’importo da riconoscere.
4. Il Consiglio regionale, previo parere del Collegio dei revisori dei conti, con apposita deliberazione si pronuncia sul riconoscimento del debito ed eventualmente adotta i provvedimenti necessari al relativo ripiano.
5. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 2, lettera a), il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso tale termine, la legittimità del debito si intende riconosciuta.
6. A seguito dell’adozione della deliberazione di riconoscimento del debito ed accertata la copertura finanziaria, il dirigente competente provvede con decreto al pagamento di quanto dovuto al soggetto creditore.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.