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Regolamento 27 giugno 2017, n. 28

Regolamento interno di amministrazione e contabilità.

Bollettino Ufficiale n. 27, parte prima, del 12 luglio 2017

Art. 40
Il pagamento
1. Il pagamento costituisce la fase conclusiva del procedimento di gestione delle spese, che si realizza nel momento in cui il tesoriere, in esecuzione all’ordine contenuto nel mandato, per conto dell’ente, provvede ad estinguere l’obbligazione verso il creditore.
2. Il pagamento può aver luogo solo se il relativo mandato risulta regolarmente emesso nei limiti dello stanziamento di spesa del pertinente capitolo del bilancio ad eccezione dei pagamenti inerenti alle partite di giro. A tale fine l’ente deve trasmettere al tesoriere copia del bilancio approvato, nonché copia di tutte le deliberazioni di modifica delle dotazioni di competenza del bilancio annuale, comprese quelle relative ai prelevamenti dal fondo di riserva.
3. I mandati di pagamento possono essere estinti, inoltre, su richiesta scritta del creditore e con espressa annotazione riportata sui mandati stessi, con una delle seguenti modalità:
a) pagamenti in contanti presso tutte le filiali del tesoriere, con rilascio di quietanza da parte dei creditori o loro procuratori, rappresentanti, tutori, curatori, eredi, sulla base di documentazione idonea a comprovare tali qualità;
b) accreditamento in conto corrente bancario o postale intestato al creditore. La ricevuta postale del versamento effettuato, allegata al mandato, costituisce quietanza del creditore. Nel caso di versamento su conto corrente bancario, costituisce quietanza la dichiarazione del tesoriere annotata sul mandato ed attestante l’avvenuta esecuzione dell’operazione di accreditamento;
c) commutazione in assegno circolare non trasferibile a richiesta del creditore, da spedire al richiedente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento e con rischio e spese a carico del destinatario. In tal caso costituisce quietanza del creditore la dichiarazione del tesoriere annotata sul mandato con l’allegato avviso di ricevimento;
d) commutazione in vaglia postale ordinario o telegrafico o in assegno postale localizzato, con tassa e spese a carico del richiedente. In tal caso costituisce quietanza liberatoria la dichiarazione del tesoriere annotata sul mandato con l’allegata ricevuta di versamento rilasciata dall’ufficio postale.
4. I mandati di pagamento eseguiti, accreditati o commutati con l’osservanza delle modalità di cui ai commi 1, 2 e 3, si considerano titoli pagati agli effetti del discarico di cassa e del conto del tesoriere.
5. I titoli di spesa non pagati entro il penultimo giorno feriale dell'esercizio finanziario nel quale sono stati emessi sono commutati d'ufficio, a cura del tesoriere, in:
a) assegno circolare non trasferibile, nel caso di pagamento disposto in contanti;
b) quietanza di entrata negli altri casi.
6. Agli effetti del rendiconto del Consiglio regionale e della verifica e definizione dei rapporti con il tesoriere, i titoli di spesa commutati ai sensi del comma 5 si considerano pagati.
7. Decorso un mese senza che l’assegno emesso ai sensi del comma 5, lettera a), sia incassato dal beneficiario, il tesoriere provvede a introitare le somme.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.