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Regolamento 27 giugno 2017, n. 28

Regolamento interno di amministrazione e contabilità.

Bollettino Ufficiale n. 27, parte prima, del 12 luglio 2017

Art. 38
Ordinazione
1. L’ordinazione consiste nella disposizione, impartita mediante ordinativo di pagamento al tesoriere dell’ente, di provvedere al pagamento delle spese ed è disposta a mezzo di mandati di pagamento, individuali o plurimi, firmati dal dirigente competente in materia di bilancio o da un suo sostituto in caso di assenza. I mandati di pagamento sono emessi, separatamente in conto competenza o in conto residui, nei limiti dell'impegno assunto e della disponibilità dei relativi stanziamenti di cassa.
2. Prima dell'approvazione del rendiconto possono essere emessi mandati di pagamento in conto residui qualora il relativo importo risulti, sulla base delle registrazioni contabili, da mantenere tra i residui passivi ai fini della predisposizione del rendiconto.
3. In nessun caso possono essere emessi mandati di pagamento quando i pagamenti già fatti, sommati all’importo del mandato da emettere andrebbero a superare lo stanziamento del pertinente capitolo.
4. I mandati di pagamento devono comunque contenere:
a) la denominazione dell’ente;
b) il numero progressivo del mandato di pagamento per esercizio finanziario;
c) l’esercizio finanziario e la data di emissione;
d) l’indicazione del creditore o dei creditori o di chi per loro è tenuto a rilasciare quietanza, con eventuale precisazione degli estremi necessari per l’individuazione dei richiamati soggetti nonché del codice fiscale o partita IVA ove richiesti;
e) l’ammontare della somma lorda, in cifre e in lettere, e netta da pagare;
f) la causale del pagamento;
g) la codifica di bilancio;
h) missione, programma e titolo di bilancio e capitolo su cui effettuare il pagamento;
i) il codice SIOPE;
j) gli estremi del documento esecutivo in base al quale è stato emesso il mandato di pagamento;
k) l’eventuale indicazione della modalità agevolata di pagamento prescelta dal beneficiario con i relativi estremi;
l) le indicazioni per l’assoggettamento o meno all’imposta di bollo di quietanza;
m) i codici della transazione elementare di cui agli articoli da 5 a 7 Sito esternodel d.lgs. 118/2011 .
5. Nel caso di pagamento di spese derivanti da obblighi tributari o di legge, da somme iscritte a ruolo e da delegazioni di pagamento, effettuato direttamente dal tesoriere senza la preventiva emissione del relativo mandato di pagamento, il tesoriere deve darne immediata comunicazione alla struttura competente in materia di bilancio per consentirne la regolarizzazione entro i successivi trenta giorni e, comunque, entro il termine del mese in corso.
6. I mandati sono emessi in ordine cronologico.
7. Il tesoriere estingue i mandati di pagamento e provvede alla loro restituzione alla struttura competente in materia di bilancio in conformità alle disposizioni della convenzione per l’affidamento del servizio di tesoreria.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.