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Regolamento 27 giugno 2017, n. 28

Regolamento interno di amministrazione e contabilità.

Bollettino Ufficiale n. 27, parte prima, del 12 luglio 2017

Art. 37
Reimputazione degli impegni non liquidati
1. Alla fine dell’esercizio gli impegni contabili non liquidati o non liquidabili nell’esercizio in corso di gestione sono annullati e reimputati nell’esercizio in cui l’obbligazione risulta esigibile. Possono essere considerate, a tal fine, esigibili e quindi liquidabili, in conformità a quanto disposto dal punto 6.1 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato n.4/2 al Sito esternod.lgs. 118/2011 ), le spese impegnate nell’esercizio precedente le cui fatture pervengono entro due mesi successivi alla chiusura dell’esercizio e per le quali il dirigente responsabile dichiara, sotto la propria responsabilità, che la spesa è liquidabile in quanto la prestazione è stata resa o la fornitura è stata effettuata nell’anno di riferimento.
2. La reimputazione degli impegni è effettuata, con provvedimento dell’Ufficio di presidenza, entro i termini previsti per l’approvazione del rendiconto dell’esercizio precedente incrementando di pari importo il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell’entrata degli esercizi successivi, l’iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.