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Regolamento 27 giugno 2017, n. 28

Regolamento interno di amministrazione e contabilità.

Bollettino Ufficiale n. 27, parte prima, del 12 luglio 2017

Art. 36
Liquidazione contabile
1. L’atto di liquidazione, firmato dal dirigente del settore competente, è inoltrato alla struttura competente in materia di bilancio per il controllo di regolarità dell’atto e di conformità rispetto all’impegno assunto secondo le modalità e nei termini previsti dalle disposizioni sui controlli interni.
2. La liquidazione contabile consiste nelle seguenti verifiche:
a) che la spesa sia stata preventivamente autorizzata attraverso atto di impegno di spesa; esecutivo e che la relativa documentazione giustificativa risulti con esso coerente;
b) che la somma da liquidare rientri nei limiti dell’impegno e sia tuttora disponibile;
c) che la fattura o altro documento sia regolare dal punto di vista fiscale.
3. Nel caso in cui si rilevino eventuali irregolarità dell’atto di liquidazione o la non conformità rispetto all’atto di impegno o l’insufficienza della disponibilità rispetto all’impegno assunto, non si procede alla registrazione contabile e l’atto viene restituito al settore proponente secondo le modalità e nei termini di cui alle disposizioni sui controlli interni, con l’indicazione degli adempimenti da promuovere per la sua regolarizzazione.
4. Ove non vengano riscontrate irregolarità, l’obbligazione è liquidabile e l’atto, munito del visto di regolarità contabile, viene registrato contabilmente.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.