Menù di navigazione

Regolamento 27 giugno 2017, n. 28

Regolamento interno di amministrazione e contabilità.

Bollettino Ufficiale n. 27, parte prima, del 12 luglio 2017

Art. 35
Liquidazione amministrativa
1. Sulla base delle verifiche compiute in virtù dell’articolo 34, il dirigente del settore competente adotta l’atto di liquidazione.
2. La liquidazione della spesa è disposta dal dirigente della struttura che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa e comporta la responsabilità di chi la sottoscrive in ordine:
a) all’accertamento delle condizioni che rendono certa, liquida ed esigibile la spesa e, in ogni caso, alla sussistenza dei presupposti per la sua liquidazione in base alla legge, all’atto di impegno, al contratto e agli atti successivi all’impegno medesimo;
b) alla congruità della spesa da liquidare e alla sua conformità rispetto alla somma impegnata;
c) alla corretta applicazione della normativa fiscale e previdenziale;
d) alla completezza, sussistenza e regolarità della documentazione richiamata nell’atto di liquidazione o ad esso allegata;
e) all’accertamento della disponibilità della somma impegnata;
f) all’avvenuta verifica che le prestazioni eseguite o le forniture corrispondano ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle altre condizioni pattuite;
g) all’avvenuta verifica circa l’esito positivo del collaudo, se ed in quanto richiesto;
h) alla corretta individuazione del destinatario della spesa, dei relativi dati identificativi, nonché delle modalità di pagamento;
i) alla corretta applicazione della normativa comunitaria e nazionale in materia di interessi di mora per ritardato pagamento;
l) alla attivazione del procedimento di inventariazione o registrazione come beni di facile consumo con la contestuale trasmissione dei documenti giustificativi dell’acquisto dei beni al consegnatario competente.
3. L’atto di liquidazione sottoscritto dal dirigente del settore è trasmesso, con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili, alla struttura competente in materia di bilancio per i conseguenti adempimenti.
4. Nei casi in cui il creditore sia assente, minorenne, interdetto, inabilitato ovvero in caso di fallimento o morte dello stesso, la liquidazione è effettuata a favore del rappresentante, del tutore, del curatore e degli eredi. Alla documentazione giustificativa di cui al comma 2, lettera d), deve essere unito l’atto che provi le qualità indicate.
5. In attuazione del principio di economicità degli atti, in casi adeguatamente motivati, l’impegno di spesa e la liquidazione della stessa, pur rimanendo come distinte fasi del procedimento, possono essere ascritte al medesimo atto, in caso di obbligazioni che, al momento del loro perfezionamento nell’esercizio corrente, originano nei confronti del creditore una contestuale esigibilità.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.