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Regolamento 27 giugno 2017, n. 28

Regolamento interno di amministrazione e contabilità.

Bollettino Ufficiale n. 27, parte prima, del 12 luglio 2017

Art. 34
Liquidazione tecnica
1. L’assunzione in carico dei beni acquistati deve essere preceduta dall’accertamento circa l’esatta loro rispondenza alle caratteristiche tecnico-merceologiche e ai campioni.
2. A prestazione avvenuta, il responsabile dell’esecuzione del contratto accerta la corrispondenza qualitativa e quantitativa dei materiali forniti con quelli ordinati e la loro regolare consegna, provvedendo a contestare ogni irregolarità o difetto riscontrato.
3. Le ditte fornitrici devono trasmettere le fatture facendo riferimento alla relativa ordinazione.
4. Per ogni fattura ricevuta, il responsabile dell’esecuzione del contratto provvede ai seguenti adempimenti:
a) controlla che essa sia stata redatta nei modi prescritti e sia corrispondente alle prestazioni effettivamente ordinate ed eseguite;
b) accerta che siano applicati i prezzi convenuti;
c) verifica la regolarità dei conteggi tecnici e l’osservanza delle disposizioni fiscali e/o previdenziali specifiche in materia;
d) accerta la regolarità contributiva attestando che la relativa documentazione è acquisita agli atti dell’ufficio competente.
5. Nel caso di esecuzione di lavori, prestazioni di servizi e prestazioni professionali si applicano le medesime modalità indicate ai commi 1, 2, 3 e 4.
6. Al termine di tale procedura il responsabile dell’esecuzione del contratto attesta la regolarità tecnica con le modalità di cui all’articolo 33, comma 2, lettera a).

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.