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Regolamento 27 giugno 2017, n. 28

Regolamento interno di amministrazione e contabilità.

Bollettino Ufficiale n. 27, parte prima, del 12 luglio 2017

Art. 33
Liquidazione della spesa
1. La liquidazione della spesa costituisce la fase successiva all’impegno e consiste nella determinazione della somma certa e liquida spettante al creditore, a seguito della verifica della completezza della documentazione prodotta e dell’idoneità della stessa a comprovare l’esigibilità del diritto di credito del soggetto, nei limiti del relativo impegno definitivo regolarmente assunto e contabilizzato.
2. La liquidazione della spesa costituisce il presupposto necessario per procedere all’emissione dell’ordinativo di pagamento ed è effettuata attraverso tre fasi:
a) la liquidazione tecnica, che consiste nella verifica, da parte del responsabile dell’esecuzione del contratto, della regolarità qualitativa e quantitativa della fornitura o prestazione, nonché dei prezzi concordati e delle altre eventuali condizioni contrattuali, sulla scorta dei buoni d’ordine o atti amministrativi specifici. Tale verifica può risultare da una relazione, da un verbale, o comunque da una certificazione allegata alla fattura;
b) la liquidazione amministrativa, che consiste nell’adozione, da parte del dirigente, del provvedimento formale con il quale, sulla base della documentazione giustificativa, riconosce il diritto acquisito del creditore e dispone la liquidazione, in suo favore, dell’importo dovuto con riferimento all’impegno assunto e al pertinente stanziamento di bilancio;
c) la liquidazione contabile, che consiste nel rilascio del visto di liquidazione contabile, da parte della struttura competente in materia di bilancio, sulla scorta di tutti i documenti giustificativi fatti pervenire dal responsabile proponente.
3. L’atto di liquidazione, sottoscritto dal dirigente competente per materia, deve contenere l’indicazione dei seguenti elementi:
a) il creditore o i creditori;
b) la somma dovuta;
c) le modalità di pagamento;
d) gli estremi del provvedimento di impegno divenuto esecutivo ed il numero e l’anno dell’impegno di spesa;
e) il capitolo di spesa al quale la stessa è da imputare;
f) l’eventuale differenza da ridurre rispetto alla somma impegnata;
g) l’eventuale scadenza;
h) il visto di liquidazione tecnica di cui all’articolo 34.
4. I soggetti che assumono e sottoscrivono gli atti di liquidazione sono responsabili della legittimità e della conformità degli stessi alla legge, allo statuto, ai regolamenti e alle disposizioni dell’ente.
5. Il dirigente competente per materia può procedere alla liquidazione di somme correlate ad entrate accertate, ma non ancora incassate, nei casi in cui c’è certezza dell’introito. Detta valutazione, che verrà riportata nell’atto, spetta esclusivamente al responsabile che sottoscrive l’atto di liquidazione.
6. Le fatture ricevute che non trovano riscontro in regolari atti di impegno o in contratti in precedenza approvati, dopo la loro registrazione, debbono essere restituite al fornitore entro quindici giorni, a cura del dirigente competente per materia.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.