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Regolamento 27 giugno 2017, n. 28

Regolamento interno di amministrazione e contabilità.

Bollettino Ufficiale n. 27, parte prima, del 12 luglio 2017

Art. 29
Impegno di spesa
1. L’impegno costituisce la fase del procedimento di spesa con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata, è determinata la somma da pagare nei confronti del soggetto creditore, indicando la relativa ragione e scadenza. L’impegno costituisce il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell’ambito della disponibilità finanziaria accertata con il visto di regolarità contabile.
2. L’impegno di spesa è adottato con decreto. Il provvedimento deve contenere la ragione del debito, l’indicazione della somma da pagare, il soggetto creditore, la scadenza dell’obbligazione, la specificazione del vincolo costituito sullo stanziamento di bilancio. Il dirigente proponente verifica la completezza e regolarità della documentazione richiamata o allegata all’atto, nonché la corretta applicazione della normativa fiscale e tributaria. Al decreto dovrà altresì essere allegato un cronoprogramma dei pagamenti da effettuare che attesti la coerenza con i relativi stanziamenti di cassa e con i limiti posti all’effettuazione delle spese dalla normativa vigente.
3. L'impegno di spesa è assunto dal dirigente competente per materia, nei limiti degli stanziamenti di bilancio ad esso assegnati. Ad esso compete anche la responsabilità di completare il procedimento di pagamento delle somme ancora iscritte a residuo sullo stesso capitolo.
4. Il dirigente responsabile della spesa assume l’impegno al momento in cui l’obbligazione passiva è giuridicamente perfezionata, con imputazione all’esercizio finanziario in cui la stessa è esigibile.
5. A seguito dell’apposizione del visto di regolarità contabile è effettuata la registrazione dell’impegno da parte della struttura competente in materia di bilancio. Nel caso in cui, la citata struttura, rilevi insufficienza di disponibilità o erronea imputazione allo stanziamento di bilancio, ovvero carenza di copertura finanziaria, il visto di regolarità contabile non è apposto e l’atto viene restituito, entro tre giorni, al settore proponente con espressa indicazione dei motivi per la mancata apposizione del visto, precludendone l’efficacia.
6. La verifica di regolarità contabile è svolta sulla base di quanto dichiarato nell’atto e sulla base di quanto risulta dai documenti parti integranti e sostanziali dello stesso. Nel controllo di regolarità contabile è preclusa ogni verifica in merito alla legittimità dell’atto, la cui responsabilità resta in capo al dirigente proponente.
7. Gli impegni sono registrati distinguendo le spese ricorrenti da quelle non ricorrenti attraverso la codifica della transazione elementare di cui agli articoli 5 e 6 Sito esternodel d.lgs. 118/2011 .
8. Non possono essere assunte obbligazioni concernenti spese correnti relative ad esercizi non considerati nel bilancio di previsione, eccetto le spese derivanti da contratti di locazione, di somministrazione, relative a prestazioni periodiche o continuative di servizi di cui all’articolo 1677 del codice civile.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.