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Regolamento 27 giugno 2017, n. 28

Regolamento interno di amministrazione e contabilità.

Bollettino Ufficiale n. 27, parte prima, del 12 luglio 2017

Art. 25
Residui attivi
1. Costituiscono residui attivi le somme accertate e non riscosse e quelle riscosse e non versate entro il termine dell’esercizio.
2. La struttura competente in materia di bilancio, sulla base di motivata comunicazione dei dirigenti dei settori, verifica periodicamente e comunque a conclusione del procedimento di riaccertamento ordinario dei residui, che siano mantenute tra i residui attivi esclusivamente le entrate accertate per le quali esiste un titolo giuridico che costituisca l’ente come creditore della correlativa entrata, esigibile nell’esercizio, secondo i principi applicati della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 Sito esternodel d.lgs 118/2011 .
3. A tal fine i dirigenti dei settori competenti per materia, periodicamente e comunque ai fini del riaccertamento ordinario dei residui, verificano la sussistenza dei crediti di pertinenza del loro settore e attestano, con motivata comunicazione alla struttura competente in materia di bilancio, le somme da conservare a residui attivi.
4. Le somme di cui al comma 2 vengono conservate nel conto dei residui fino a quando i relativi crediti non siano stati riscossi, oppure siano estinti per prescrizione o venuti meno per le ragioni indicate al comma 3.
5. È vietata la conservazione nel conto dei residui attivi di somme non accertate ai sensi del presente regolamento e che comunque non rappresentino crediti effettivi dell’Ente. Per l’eliminazione totale o parziale dei residui attivi che vengono riconosciuti in tutto o in parte insussistenti, si provvede a seguito di motivate comunicazioni del dirigente del settore competente. A tal fine si applica quanto previsto nel principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2 del Sito esternod.lgs. n. 118/2011 , punto n. 9.1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.