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Regolamento 27 giugno 2017, n. 28

Regolamento interno di amministrazione e contabilità.

Bollettino Ufficiale n. 27, parte prima, del 12 luglio 2017

Art. 24
Rateizzazioni e forme miste di dilazione e rateizzazione
1. Per motivate e documentate situazioni di difficoltà finanziarie, su istanza del debitore da presentarsi entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta di pagamento oppure entro il diverso termine assegnato ai sensi dell’articolo 21, il dirigente competente per materia, con congrua motivazione, a seguito di contraddittorio con il debitore, può concedere con decreto un pagamento in forma rateizzata sino ad un massimo di dodici mesi, eventualmente accompagnato da una dilazione dei termini di pagamento per importi non inferiori a euro 5.000,00.
2. I termini massimi di rateizzazione sono ridotti dei termini di dilazione concessi ai sensi del comma 1.
3. Dal termine di pagamento originariamente dato al termine ultimo rateizzato, sulle somme dovute maturano interessi calcolati al tasso legale vigente alla data di ricezione dell’istanza del debitore, oppure al diverso tasso previsto da più specifica disciplina.
4. In caso di mancato pagamento, anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio della rateizzazione e si procede alla trasmissione degli atti agli uffici competenti per le necessarie procedure di recupero.
5. L’istanza di dilazione del pagamento di un credito regionale garantito da fideiussione deve, a pena di rigetto, essere corredata da garanzia fideiussoria a copertura delle somme dovute e degli ulteriori interessi, con scadenza non inferiore a tre mesi successivi all’ultimo termine dilazionato.
6. L’istanza di rateizzazione del pagamento di un credito regionale garantito da fideiussione deve, a pena di mancato accoglimento, essere corredata da garanzia fideiussoria a copertura delle somme dovute e degli ulteriori interessi, con scadenza non inferiore a tre mesi successivi alla scadenza dell’ultima rata.
7. Per crediti complessivi superiori ad euro 5.000,00, fermo restando quanto previsto dai commi 5 e 6, la concessione della rateizzazione del pagamento o di una forma mista di dilazione e rateizzazione, è condizionata dal rilascio di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, a copertura del credito, degli interessi ulteriori e delle spese, con scadenza non inferiore a tre mesi successivi all’ultima rata.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.