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Regolamento 27 giugno 2017, n. 28

Regolamento interno di amministrazione e contabilità.

Bollettino Ufficiale n. 27, parte prima, del 12 luglio 2017

Art. 23
Dilazioni di pagamento
1. Per motivate e documentate situazioni di difficoltà finanziarie, su istanza del debitore, da presentarsi entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta di pagamento oppure entro il diverso termine assegnato ai sensi dell’articolo 21, comma 4, il dirigente competente per materia, a seguito di contraddittorio con il debitore, può concedere con decreto una dilazione del termine ultimo di pagamento.
2. Dal termine di pagamento originariamente dato al termine ultimo dilazionato, sulle somme dovute maturano interessi calcolati al tasso legale vigente alla data di ricezione dell’istanza del debitore, oppure al diverso tasso previsto da più specifica disciplina.
3. In caso di mancato pagamento entro il termine della dilazione si procede alla trasmissione degli atti agli uffici competenti per l’avvio delle necessarie procedure di recupero.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.