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Regolamento 27 giugno 2017, n. 28

Regolamento interno di amministrazione e contabilità.

Bollettino Ufficiale n. 27, parte prima, del 12 luglio 2017

Art. 19
Riscossione
1. La riscossione delle somme dovute all’ente è disposta mediante emissione di ordinativi o reversali di incasso, sottoscritti dal dirigente della struttura competente in materia di bilancio e trasmessi al tesoriere dell’ente .
2. Gli ordinativi di riscossione devono contenere:
a) il numero progressivo dell’ordinativo per esercizio finanziario;
b) l’esercizio finanziario e la data di emissione;
c) la denominazione dell’ente;
d) gli estremi del provvedimento amministrativo o altro valido titolo in forza del quale l’ordinativo è emesso;
e) la somma da riscuotere in cifre ed in lettere;
f) l’indicazione del debitore, la ragione o denominazione sociale, il codice fiscale o la partita IVA;
g) la causale del versamento;
h) la codifica di bilancio ed il codice Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici (SIOPE);
i) l’eventuale indicazione: “entrata vincolata”. In caso di mancata indicazione, le somme introitate sono considerate libere da vincolo;
l) il codice della transazione elementare e l’anno di riferimento cui l’entrata è imputata.
3. Gli ordinativi di riscossione non eseguiti entro il 31 dicembre dell’anno di emissione sono restituiti dal tesoriere all’ente per l’annullamento e le relative somme sono iscritte nel conto dei residui attivi e concorrono, a tale titolo, alla determinazione del risultato contabile di gestione e di amministrazione alla chiusura dell’esercizio finanziario di riferimento.
4. Le somme che affluiscono sul conto di tesoreria tramite il servizio dei conti correnti postali o altre forme consentite dalla legge (bonifico bancario o servizio bancomat o altro) sono comunicate all’ente, a cura del tesoriere, entro il quinto giorno successivo per la necessaria registrazione contabile previa emissione dei relativi ordinativi di in¬casso.
5. Il tesoriere, senza pregiudizio per i diritti dell’ente, deve accettare la riscossione di somme versate in favore dell’ente senza la preventiva emissione dell’ordinativo di incasso, salvo darne immediata comunicazione alla struttura competente in materia di bilancio ai fini della relativa regolarizzazione attribuendoli all’esercizio in cui l’incasso è stato effettuato.
6. Il dirigente competente in materia di bilancio comunica, entro il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 30 novembre, la situazione degli accertamenti di entrata ai competenti responsabili del procedimento per l’eventuale attivazione della procedura di riscossione coattiva delle somme dovute all’ente.
7. I dirigenti, secondo le rispettive competenze, previa costituzione in mora del debitore, provvedono alla compilazione di elenco dei debitori insolventi con l’indicazione di tutti gli elementi necessari ed avviano la procedura di riscossione coattiva, dandone comunicazione al dirigente competente in materia di bilancio .
8. Le entrate per le quali non risulta possibile o conveniente la riscossione tramite il tesoriere del Consiglio regionale, nel limite massimo di euro 500,00, possono essere incassate dall’economo del Consiglio o suo sostituto, con l’obbligo di rendicontazione e di versamento delle somme sul conto di tesoreria.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.