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Regolamento 27 giugno 2017, n. 28

Regolamento interno di amministrazione e contabilità.

Bollettino Ufficiale n. 27, parte prima, del 12 luglio 2017

Art. 18
Accertamento
1. L’accertamento dell’entrata è disposto con decreto del dirigente a cui è attribuito il procedimento di gestione della singola entrata che attesti, sulla base di idonea documentazione:
a) la ragione del credito;
b) il titolo giuridico che supporta il credito;
c) l’esatta identificazione del soggetto debitore;
d) l’ammontare del credito;
e) la scadenza del credito nell’esercizio in corso o in quelli successivi.
2. L’accertamento dell’entrata è effettuato nell’esercizio finanziario in cui si perfeziona l’obbligazione attiva, con imputazione contabile all’esercizio in cui scade il credito. Non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le entrate per le quali non sia venuto a scadere nello stesso esercizio finanziario il diritto di credito.
3. Al dirigente di cui al comma 1, compete individuare, formare e conservare gli atti documentali presupposto dell’accertamento, verificando costantemente le ragioni del credito.
4. Nel provvedimento di accertamento sono distinte le entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti attraverso la codifica della transazione elementare di cui agli articoli 5 e 6 Sito esternodel d.lgs. 118/2011 . Al dirigente compete anche la responsabilità di completare il procedimento di incasso delle somme ancora iscritte a residuo sullo stesso capitolo.
5. L’accertamento è efficace soltanto dopo l’apposizione del visto di regolarità contabile, secondo le modalità stabilite dalle disposizioni sui controlli interni da parte della struttura competente in materia di bilancio, cui segue l’annotazione nelle scritture contabili dell’ente. Nel caso di mancata apposizione del visto di regolarità contabile la proposta viene restituita, entro tre giorni, al settore proponente con espressa indicazione dei motivi e l’atto non acquista efficacia, secondo quanto previsto dalle disposizioni sui controlli interni.
6. Ogni accertamento di entrata assunto sui capitoli delle contabilità speciali comporta automaticamente l’assunzione di un impegno di spesa di pari ammontare sui corrispondenti capitoli di bilancio.
7. In ragione della particolare natura delle entrate, l’accertamento viene assunto direttamente dalla struttura competente in materia di bilancio, previa comunicazione del dirigente competente per materia, nelle seguenti ipotesi:
a) entrate derivanti da ritenute erariali, previdenziali e assistenziali successivamente riversate alla Giunta regionale;
b) entrate per recupero anticipi economali;
c) entrate per incasso delle quote associative degli ex consiglieri regionali;
d) entrate per ritenute obbligatorie di cui all’articolo 4, comma 1, della legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale);
e) entrate derivanti da trasferimenti della Regione Toscana.
8. Con l’approvazione del bilancio e successive variazioni, senza la necessità di ulteriori atti, è costituito accertamento sui relativi stanziamenti a partite di giro per le entrate collegate ai corrispondenti impegni di spesa automatici di cui all’articolo 30.
9. La struttura competente in materia di bilancio provvede a registrare gli accertamenti di cui al comma 7 subito dopo l’approvazione del bilancio e delle relative variazioni.
10. In conformità al principio di economicità dell’azione amministrativa il dirigente del settore cui l’entrata si riferisce, con decreto motivato, da trasmettere alla struttura competente in materia di bilancio, può stabilire di non procedere all’acquisizione di entrate di importo non superiore al limite stabilito annualmente dalla legge regionale di bilancio o, in caso di mancata previsione, per un importo non superiore a trenta euro per ciascun credito comprensivo di eventuali interessi.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.