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Regolamento 27 giugno 2017, n. 28

Regolamento interno di amministrazione e contabilità.

Bollettino Ufficiale n. 27, parte prima, del 12 luglio 2017

Art. 16
Entrate del Consiglio regionale
1. Le entrate del bilancio del Consiglio sono previste dall’articolo 6, comma 2, della l.r. 4/2008 . In ogni caso costituiscono risorse del Consiglio tutte le entrate per le quali sussiste il diritto a riscuotere in virtù di leggi statali, regionali, regolamenti, contratti e ogni altro titolo.
2. Le entrate sono iscritte nel bilancio di previsione nel loro importo integrale.
3. Per le entrate che non sono previste in bilancio rimane impregiudicato il diritto del Consiglio a riscuoterle e l’obbligo, da parte dei dipendenti e degli agenti incaricati, di curarne l’accertamento e la riscossione.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.