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Regolamento 27 giugno 2017, n. 28

Regolamento interno di amministrazione e contabilità.

Bollettino Ufficiale n. 27, parte prima, del 12 luglio 2017

Art. 14
Le variazioni al bilancio gestionale di competenza dell’Ufficio di presidenza
1. Le variazioni al bilancio gestionale che comportano variazioni agli stanziamenti all’interno della stessa tipologia per le entrate e allo stesso programma per le spese sono di competenza dell’Ufficio di presidenza, salvo quelle di competenza dei dirigenti e del Segretario generale, e sono adottate entro il 15 dicembre di ciascun anno. Sono fatte salve le variazioni correlate alle variazioni di bilancio previste dall’articolo 9, comma 1, secondo periodo, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno.
2. In caso di necessità il Segretario generale, nell’ambito delle risorse assegnate ai dirigenti, può :
a) effettuare variazioni compensative tra capitoli, compresa l’istituzione di nuovi, della medesima categoria per l’entrata e del medesimo macroaggregato per la spesa;
b) effettuare le variazioni necessarie per l’adeguamento delle previsioni, compresa l’istituzione di tipologie e programmi riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi, e le variazioni di bilancio riguardanti il fondo pluriennale vincolato, escluse quelle previste dall’articolo 3, comma 4, Sito esternodel d.lgs. 118/2011 .
3. Le variazioni di cui al comma 2 sono comunicate all’Ufficio di presidenza nella prima seduta utile.
4. Sono vietate le variazioni compensative tra programmi e macroaggregati appartenenti a titoli diversi.
5. Le variazioni al bilancio effettuate ai sensi dei commi 1 e 2 sono periodicamente comunicate al Consiglio regionale.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.