Menù di navigazione

Regolamento 27 giugno 2017, n. 28

Regolamento interno di amministrazione e contabilità.

Bollettino Ufficiale n. 27, parte prima, del 12 luglio 2017

Art. 10
Il bilancio gestionale
1. Il bilancio gestionale, inteso quale strumento operativo-informativo e di controllo dell’attività gestionale, costituisce l’atto fondamentale che realizza il raccordo tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo espresse dall’Ufficio di presidenza e le funzioni di gestione finalizzate a realizzare gli obiettivi programmati, spettanti alla struttura organizzativa dell’ente. Tale documento è finalizzato alla definizione degli obiettivi di gestione, alla assegnazione delle risorse necessarie al loro raggiungimento ed alla successiva valutazione.
2. Il bilancio gestionale:
a) è redatto per competenza e per cassa con riferimento al primo esercizio considerato nel bilancio di previsione;
b) ha natura previsionale e finanziaria;
c) ha contenuto programmatico e contabile;
d) può contenere dati di natura extracontabile;
e) ha carattere autorizzatorio, poiché definisce le linee guida espresse dall’Ufficio di presidenza rispetto all’attività di gestione dei dirigenti ed in quanto le previsioni finanziarie in esso contenute costituiscono limite agli impegni di spesa assunti dai dirigenti;
f) ha rilevanza organizzativa, in quanto distingue le responsabilità di indirizzo, gestione e controllo ad esso connesse;
g) costituisce la base di riferimento per il piano della performance di cui all’Sito esternoarticolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della Sito esternolegge 4 marzo 2009, n. 15 , in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni).

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.