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Regolamento 24 febbraio 2015, n. 27

Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale.

Bollettino Ufficiale n. 21, parte prima, del 15 aprile 2015

Art. 151
- Cura della qualità della normazione
1. Il presidente della commissione, coadiuvato dall’ufficio di presidenza della stessa, assicura che gli atti approvati dalla commissione rispettino i principi e le disposizioni in materia di qualità normativa e tecnica legislativa.
2. Ai fini del comma 1, il presidente della commissione, quando necessario, in particolare dispone che gli atti in approvazione dalla commissione siano:
a) divisi in più articoli, per evitare articoli con un numero eccessivo di commi e di disposizioni;
b) riformulati sotto il profilo linguistico, per evitare formulazioni oscure o equivoche;
c) corretti nella coerenza tra la motivazione e le corrispondenti disposizioni normative e non contenenti norme intruse, estranee alla motivazione ed alle finalità dell’atto;
d) corretti nella redazione, secondo le regole tecniche per la redazione dei testi normativi adottate dal Consiglio.
3. Il presidente della commissione può disporre altresì interventi di mero coordinamento tecnico dei testi approvati dalla commissione, anche per quanto attiene alla coerenza tra motivazione e corrispondenti disposizioni normative.
4. Gli uffici deputati all’assistenza alla commissione coadiuvano il presidente della commissione nello svolgimento dei compiti di cui al presente articolo.

Note del Redattore:

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Denominazione così sostituita con reg. int. c.r. 3 novembre 2020, n. 32, art. 8 .

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Vedi Avviso di rettifica in B.U. 13 novembre 2020, n. 116.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.