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Regolamento 24 febbraio 2015, n. 27

Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale.

Bollettino Ufficiale n. 21, parte prima, del 15 aprile 2015

Art. 122
- Votazione a scrutinio segreto
1. Le votazioni per le quali è stabilito il ricorso allo scrutinio segreto ai sensi dell’articolo 118, sono espletate mediante l’espressione del voto su apposita scheda, secondo le istruzioni per il voto impartite dal Presidente del Consiglio.
2. I consiglieri, dopo aver espresso il loro voto, sono chiamati dai segretari, mediante appello, a introdurre la propria scheda di voto, piegata, nell’apposita urna.
3. Esaurito il primo appello, si procede ad un secondo appello dei consiglieri che non hanno risposto al precedente.
4. I segretari, una volta terminato l’appello, procedono allo spoglio delle schede, consegnano al Presidente del Consiglio l'elenco dei consiglieri presenti, di quelli votanti, della maggioranza richiesta e gli comunicano l’esito della votazione.
5. Il Presidente del Consiglio proclama l'esito della votazione. L'elenco, firmato dai due consiglieri segretari, viene allegato al processo verbale della seduta.

Note del Redattore:

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Denominazione così sostituita con reg. int. c.r. 3 novembre 2020, n. 32, art. 8 .

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Vedi Avviso di rettifica in B.U. 13 novembre 2020, n. 116.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.