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Regolamento 24 febbraio 2015, n. 27

Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale.

Bollettino Ufficiale n. 21, parte prima, del 15 aprile 2015

CAPO V
- Giunta delle elezioni e verifica dei poteri
Art. 21
- Costituzione e attribuzioni della giunta delle elezioni
1. Non appena costituiti i gruppi consiliari, il Presidente del Consiglio costituisce la giunta delle elezioni, nominando in base a criteri di rappresentatività cinque consiglieri, i quali eleggono il presidente, il vicepresidente e il segretario.
2. Alla giunta delle elezioni competono la verifica dei titoli di ammissione dei consiglieri e l'esame delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità, anche sopravvenute successivamente all’elezione.
3. La giunta delle elezioni effettua gli accertamenti di cui al comma 2, entro quarantacinque giorni dalla prima seduta del Consiglio, formulando per ciascun consigliere la relativa proposta di convalida, annullamento o decadenza. Per le cause di ineleggibilità o incompatibilità sopravvenute nonché per gli accertamenti relativi ai consiglieri subentrati in corso di legislatura, il termine di quarantacinque giorni decorre rispettivamente dall’inizio del procedimento e dalla data del subentro.
4. La giunta delle elezioni riferisce necessariamente al Consiglio nella prima seduta successiva alla scadenza del termine di cui al comma 3. In tale occasione, la giunta delle elezioni può chiedere che le venga assegnato un periodo supplementare qualora si rendano necessari ulteriori approfondimenti in ordine a singole situazioni.
5. Il Presidente del Consiglio trasmette alla giunta delle elezioni ogni istanza che attenga alla posizione dei consiglieri.
Art. 22
- Verifica della posizione dei consiglieri eletti
1. La giunta delle elezioni procede anzitutto alla verifica della posizione dei propri componenti. Ove ritenga configurabili cause di ineleggibilità o di incompatibilità di uno di essi, riferisce al Presidente del Consiglio per i provvedimenti di sua competenza.
2. Successivamente, la giunta delle elezioni verifica la posizione di tutti i consiglieri eletti.
3. La verifica della posizione dei consiglieri di cui ai commi 1 e 2, è effettuata dalla giunta delle elezioni mediante controllo puntuale di tutti i dati relativi alle dichiarazioni rese.
4. I dati relativi ai carichi giudiziari pendenti vengono acquisiti presso gli organi competenti.
5. Per garantire la tutela della riservatezza, i dati sono acquisiti limitatamente agli aspetti rilevanti ai fini dell’ineleggibilità e incompatibilità, salvo che le modalità di tenuta e produzione dei dati stessi da parte degli organi competenti non rendano impossibile tale limitazione.
6. Il presidente della giunta delle elezioni cura che i dati siano debitamente custoditi e ne dispone la distruzione alla conclusione del procedimento.
Art. 23
- Procedura per la convalida dei consiglieri eletti
1. La giunta delle elezioni, quando non riscontra l'esistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, propone la convalida dei consiglieri al Consiglio, il quale delibera, entro quindici giorni dalla presentazione delle conclusioni della giunta delle elezioni, con voto palese.
2. Quando ritiene che si configuri l'esistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, la giunta delle elezioni comunica per iscritto le contestazioni al consigliere interessato, il quale ha facoltà, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, di presentare per iscritto le proprie controdeduzioni. Decorso tale termine, la giunta delle elezioni stabilisce la data della discussione, dandone comunicazione al consigliere interessato e ai soggetti che abbiano presentato segnalazioni con almeno dieci giorni di preavviso.
3. Nel dibattito di fronte alla giunta delle elezioni le parti possono farsi assistere da persona di fiducia non facente parte del Consiglio. La giunta delle elezioni delibera a maggioranza dei propri componenti.
4. La giunta delle elezioni, quando accerta l'esistenza di cause di ineleggibilità, propone al Consiglio l’annullamento dell’elezione del consigliere. Il Consiglio delibera nei termini e con le modalità di cui al comma 1.
5. La giunta delle elezioni, quando accerta l’esistenza di cause di incompatibilità, propone al Consiglio di dichiararne l’esistenza con propria deliberazione.
Art. 24
- Dichiarazione di annullamento o di decadenza
1. Quando il Consiglio delibera l'annullamento dell'elezione di un consigliere per cause di ineleggibilità, il Presidente del Consiglio comunica senza ritardo all’interessato la deliberazione e ne dispone la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
2. Quando il Consiglio delibera l'esistenza di una causa di incompatibilità, il Presidente del Consiglio invita per iscritto il consigliere interessato ad optare tra il mandato regionale e la carica incompatibile. Qualora il consigliere opti per la carica incompatibile, oppure non eserciti l'opzione entro quindici giorni dalla ricezione dell'invito del Presidente, quest’ultimo propone al Consiglio la deliberazione di decadenza. Il Presidente del Consiglio comunica senza ritardo all’interessato la deliberazione di decadenza e ne dispone la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
Art. 25
- Cause di ineleggibilità o d’incompatibilità sopravvenute
1. Quando, successivamente alla sua elezione, un consigliere venga a trovarsi in una condizione di ineleggibilità o di incompatibilità, il Consiglio procede ai sensi degli articoli 23, commi da 2 a 5, e 24.
2. Qualora la causa di incompatibilità sopravvenuta sia rappresentata dalla elezione al parlamento, ad altro consiglio regionale oppure al parlamento europeo, il presidente della giunta delle elezioni invita il consigliere interessato ad optare tra il mandato regionale e la carica incompatibile entro dieci giorni dalla data di insediamento dell’organo o dalla proclamazione in caso di subentro.
3. Qualora il consigliere non esprima l’opzione nel termine di cui al comma 2, oppure opti per la carica incompatibile, la giunta delle elezioni propone al Consiglio la deliberazione di decadenza.

Note del Redattore:

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Denominazione così sostituita con reg. int. c.r. 3 novembre 2020, n. 32, art. 8 .

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Vedi Avviso di rettifica in B.U. 13 novembre 2020, n. 116.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.