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Regolamento 24 febbraio 2015, n. 27

Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale.

Bollettino Ufficiale n. 21, parte prima, del 15 aprile 2015

CAPO XIX
- Atti di sindacato ispettivo e di indirizzo
Art. 168
- Interrogazioni
1. Ogni consigliere può rivolgere un’interrogazione al Presidente della Giunta per avere informazioni o spiegazioni su un oggetto determinato o per sapere se e quali provvedimenti la Giunta, abbia adottato o intenda adottare, in relazione all’oggetto medesimo.
Art. 169
- Ammissibilità delle interrogazioni
1. Le interrogazioni sono presentate per iscritto dai consiglieri al Presidente del Consiglio, il quale, accertatane l’ammissibilità, ne dà annuncio al Consiglio.
2. Non sono ammissibili interrogazioni che esulino dagli ambiti di competenza della Giunta in quanto riferite a materie che rientrano nelle competenze funzionali e organizzative del Consiglio o che sono del tutto estranee alle competenze della Regione. Non sono in ogni caso ammissibili interrogazioni che per il loro contenuto possono ledere la tutela della sfera personale, l’onorabilità dei singoli e il prestigio delle istituzioni o che contengono espressioni sconvenienti.
3. Non è consentita, dopo la presentazione, la trasformazione della interrogazione da orale a scritta o viceversa.
4. I consiglieri devono specificar e se richiedono risposta scritta od orale. In mancanza di tale indicazione si presume che sia richiesta la risposta scritta.
Art. 170
- Svolgimento delle interrogazioni a risposta orale
1. Le interrogazioni a risposta orale devono essere svolte entro due mesi dalla data di presentazione.
2. Decorso il termine di cui al comma 1 senza che l’interrogazione sia stata svolta, la Giunta è tenuta a fornire risposta scritta entro i successivi quindici giorni, a richiesta dell’interrogante.
3. Salvo i casi di particolare rilievo, la risposta orale della Giunta ad ogni singola interrogazione non può eccedere i dieci minuti.
4. La replica alla risposta della Giunta può essere effettuata solo da uno degli interroganti, per dichiarare se sia o no soddisfatto e non può eccedere i cinque minuti.
5. L’interrogazione decade in caso di assenza, in aula o in commissione, dei proponenti.
6. In caso di assenza del componente della Giunta, deve essere fornita risposta scritta entro i successivi quindici giorni.
7. Le interrogazioni orali decadono se non sono iscritte all’ordine del giorno del Consiglio o della commissione entro sei mesi dalla loro presentazione.
Art. 171
- Svolgimento delle interrogazioni in commissione o in aula
1. La conferenza di programmazione dei lavori indica quali interrogazioni a risposta orale presentate debbano svolgersi in commissione e quali in aula e, per queste ultime, su richiesta di ciascuno dei presidenti dei gruppi consiliari interessati, quali debbano avere risposta immediata da parte della Giunta.
Art. 172
- Interrogazioni svolte in commissione
1. Nel caso di svolgimento di interrogazione orale in commissione, il Presidente del Consiglio trasmette immediatamente l'interrogazione al presidente della commissione competente, che concorda con la Giunta e con l’interrogante la data della sua trattazione, che comunque deve svolgersi entro sessanta giorni dalla data di presentazione.
2. Alle interrogazioni orali svolte in commissione si applicano le norme dell’articolo 170.
3. Se l'interrogante non è un componente della commissione, viene avvertito dal presidente della commissione stessa, dell'iscrizione dell’interrogazione all'ordine del giorno, almeno quarantotto ore prima della data fissata per lo svolgimento.
4. Dell'avvenuto svolgimento in commissione viene informato il Presidente del Consiglio, il quale ne dà notizia nella successiva seduta del Consiglio.
Art. 173
- Interrogazioni a risposta immediata
1. Allo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è dedicata, di norma, un’ora della sessione antimeridiana della seduta consiliare. Nel corso della seduta è assicurato lo svolgimento di almeno cinque interrogazioni, di cui tre presentate dalle minoranze.
2. Le interrogazioni di cui al comma 1, devono consistere in una sola domanda, formulata in modo chiaro e conciso su un argomento di rilevanza generale, comunque connotato da urgenza o particolare attualità politica.
3. Il componente della Giunta risponde per non più di dieci minuti; la replica alla risposta della Giunta può essere effettuata solo da uno degli interroganti, per dichiarare se sia o no soddisfatto e non può eccedere i cinque minuti.
4. In caso di assenza dell’interrogante l’interrogazione decade. In caso di assenza del componente della Giunta deve essere fornita risposta scritta all’interrogante entro tre giorni.
5. Alle interrogazioni a risposta immediata iscritte all’ordine del giorno non possono essere collegati, in sede di svolgimento, atti di indirizzo, ancorché concernenti argomenti affini.
Art. 174
- Interrogazioni con richiesta di risposta scritta
1. La Giunta risponde, entro il termine previsto dall’articolo 170, all’interrogante che abbia richiesto risposta scritta, inviando copia della risposta al Presidente del Consiglio.
2. Qualora il termine trascorra senza che l'interrogante abbia avuto risposta, il Presidente del Consiglio, a richiesta dell'interrogante da effettuarsi nei successivi quattro mesi, dispone l’iscrizione dell'interrogazione all'ordine del giorno del Consiglio affinché venga svolta come interrogazione orale.
3. Al di fuori delle ipotesi del comma 2, le interrogazioni scritte decadono se non sono iscritte all’ordine del giorno del Consiglio entro sei mesi dalla loro presentazione.
Art. 175
- Mozioni
1. La mozione è intesa a promuovere una deliberazione da parte del Consiglio e consiste in un documento motivato, sottoscritto da uno o più consiglieri.
2. Il Presidente del Consiglio, accertata l’ammissibilità della mozione, in relazione alla tutela della sfera personale, dell’onorabilità dei singoli e del prestigio delle istituzioni, e verificato che la stessa non contenga espressioni sconvenienti, ne dà annuncio al Consiglio.
3. Le mozioni di contenuto strettamente locale sono assegnate dal Presidente del Consiglio alle commissioni per l’esame e l’approvazione.
4. Le altre mozioni sono iscritte all’ordine del giorno della seduta consiliare secondo le procedure di cui agli articoli 87 e 88, comma 4.
Art. 176
- Discussione delle mozioni
1. L’esame di ciascuna mozione comprende la discussione della mozione e la discussione degli eventuali emendamenti.
2. Nel corso della discussione della mozione ciascun consigliere può intervenire per non più di cinque minuti.
3. E’ fatta salva la possibilità per ciascuno dei presentatori di ritirare la propria firma dalla mozione presentata.
4. La mozione non può essere sottoposta a emendamenti se non con il consenso espresso dei presentatori, ferma restando la possibilità di cui al comma 3.
5. Gli emendamenti sono illustrati da uno dei presentatori con un intervento non superiore a tre minuti.
6. Nella discussione degli emendamenti non sono consentiti interventi superiori a tre minuti. Il primo firmatario della mozione, o un altro dei firmatari, ha diritto di replica sulle proposte di emendamento.
7. Gli emendamenti sono discussi e votati separatamente, con riferimento alla parte di mozione cui si riferiscono.
8. Per le dichiarazioni di voto si applica l’articolo 100.
9. Il Consiglio può deliberare il rinvio in commissione della mozione, su richiesta di almeno cinque consiglieri, al fine di una riformulazione o modifica del contenuto per un successivo esame da parte dell’aula.
10. In caso di assenza di tutti i proponenti al momento della votazione la mozione decade.
Art. 177
- Discussione congiunta
1. Le mozioni relative a fatti od argomenti identici o strettamente connessi formano oggetto di un'unica discussione secondo la procedura di cui all’articolo 176, nella quale, prima degli altri iscritti, interviene un proponente per ciascuna mozione al fine di illustrarla.
2. Quando su un argomento o su più argomenti strettamente connessi siano state presentate e iscritte all’ordine del giorno della seduta mozioni o interrogazioni, il Presidente del Consiglio può disporre che sia svolta una discussione unica.
3. Nella discussione intervengono prima i proponenti delle mozioni e quindi i presentatori di interrogazioni.
Art. 178
- Mozioni a contenuto predeterminato
1. Le mozioni previste dagli articoli 33, comma 3 e 36, comma 2, dello Statuto, sono presentate dal prescritto numero di consiglieri al Presidente del Consiglio e sono da questi trasmesse a tutti i consiglieri. La loro approvazione avviene con le modalità prescritte dai citati articoli 33, comma 3 e 36, comma 2, dello Statuto.
2. Sulle mozioni di cui al comma 1 non è consentita la votazione per parti separate.
Art. 179
- Votazione per parti separate
1. Il Presidente del Consiglio, su richiesta di un presidente di gruppo, può disporre che la votazione di una mozione avvenga per parti separate, quando essa contenga più proposizioni o si riferisca a più soggetti od oggetti o sia comunque suscettibile di essere distinta in più parti aventi ciascuna un proprio significato autonomo.
Art. 180
- Ordini del giorno
1. L’ordine del giorno è una proposta diretta a promuovere un pronunciamento del Consiglio su atti sottoposti a votazione.
2. L’ordine del giorno può essere presentato anche ai sensi degli articoli 133 e 134, nel corso della discussione di una proposta di legge.
3. La proposta di un ordine del giorno può essere presentata per iscritto da ciascun consigliere.
4. Agli ordini del giorno si applicano le norme del presente regolamento relative alle mozioni.
Art. 181
- Risoluzioni
1. La risoluzione è uno strumento d’indirizzo politico tramite il quale il Consiglio evidenzia i propri orientamenti su particolari questioni e definisce le linee guida per la sua attività e per l’attività della Giunta.
2. La proposta di risoluzione può essere presentata per iscritto da ciascun consigliere.
3. Per la trattazione delle risoluzioni si applicano le norme del presente regolamento relative alle mozioni.
Art. 182
- Decadenza delle mozioni, degli ordini del giorno e delle risoluzioni
1. Le proposte di mozioni, ordini del giorno e risoluzioni decadono di diritto se non sono iscritte all’ordine del giorno del Consiglio entro sei mesi dalla loro presentazione e, se iscritte, decadono di diritto se non votate decorsi tre mesi dalla prima seduta di iscrizione.
Art. 183
- Diritto di accesso dei consiglieri
1. I consiglieri che intendono esercitare il diritto di accesso ai sensi dell' articolo 9, commi 2 e 3, dello Statuto, indicano al dirigente dell'ufficio che detiene la documentazione oggetto del diritto di accesso, i documenti di cui intendono prendere visione o estrarre copia e le informazioni che intendono acquisire.
2. La richiesta di cui al comma 1, è comunicata, per conoscenza, al Presidente del Consiglio.
3. Il dirigente di cui al comma 1, assicura l'accesso non oltre quattro giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora con l'accesso il consigliere intenda acquisire informazioni o ottenere il rilascio di copia di documenti, il dirigente provvede non oltre dieci giorni dal ricevimento della richiesta.
4. Decorsi inutilmente i termini di cui al comma 3, il Presidente del Consiglio ne dà tempestiva informazione al Presidente della Giunta o all'organo di direzione degli enti, aziende ed organismi di diritto pubblico dipendenti dalla Regione, che si attivano al fine di ottenere l'immediato soddisfacimento della richiesta di accesso.
5. Al consigliere che utilizza il diritto di accesso per l'espletamento del suo mandato non può essere opposto il segreto d'ufficio.
6. Ai sensi dell' articolo 9, comma 2, dello Statuto il diritto di accesso deve essere esercitato nel rispetto delle norme a tutela della riservatezza e con obbligo di osservare il segreto nei casi previsti dalla legge.
7. Il Presidente del Consiglio dà notizia ai consiglieri delle azioni di promozione svolte per estendere il loro diritto di accesso ad enti diversi da quelli indicati al comma 4.
Art. 184
- Modalità per le comunicazioni
1. Tutte le convocazioni, disposizioni ed ogni altra comunicazione di atti, notizie e documenti, di cui al presente regolamento, sono validamente effettuate, all’interno del Consiglio e tra il Consiglio e la Giunta, nonché tra il Consiglio ed i soggetti esterni, tramite posta elettronica, ove non sia prevista la comunicazione scritta.
2. Le comunicazioni effettuate tramite posta elettronica non sono oggetto, di norma, di duplicazione in forma cartacea.

Note del Redattore:

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Denominazione così sostituita con reg. int. c.r. 3 novembre 2020, n. 32, art. 8 .

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Vedi Avviso di rettifica in B.U. 13 novembre 2020, n. 116.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.