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Regolamento 24 febbraio 2015, n. 27

Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale.

Bollettino Ufficiale n. 21, parte prima, del 15 aprile 2015

CAPO I
- Disposizioni preliminari
Art. 1
- Entrata e durata in carica dei consiglieri
1. I consiglieri entrano in carica all’atto della proclamazione.
2. I consiglieri esercitano le loro funzioni a partire dalla prima seduta del nuovo Consiglio e fino al giorno antecedente alla prima seduta del Consiglio della legislatura successiva, salvi casi di cessazione anticipata o di sospensione previsti dalla Costituzione e dallo Statuto.
Art. 2
- Decadenza di diritto
1. Il Presidente del Consiglio, ricevuta la comunicazione da parte del Presidente della Giunta della nomina ad assessore di un consigliere, ne dà comunicazione al Consiglio per la dichiarazione di decadenza e la conseguente surroga.
Art. 3
- Prima seduta del Consiglio e presidenza provvisoria
1. La prima seduta del Consiglio si tiene entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti ed è convocata dal consigliere più anziano di età a norma dell’articolo 8, comma 1, dello Statuto.
2. Scaduto il termine di cui al comma 1, la convocazione è fatta da un quinto dei consiglieri. L’ordine del giorno è diramato dal consigliere più anziano di età fra loro.
3. La presidenza del Consiglio è assunta provvisoriamente dal consigliere più anziano d’età e i due consiglieri più giovani di età svolgono le funzioni di segretari.
4. Costituito l'ufficio di presidenza provvisorio di cui al comma 3, il Consiglio provvede agli adempimenti conseguenti alla proclamazione degli eletti e procede, come suo primo atto, all’elezione del Presidente del Consiglio e degli altri componenti dell'ufficio di presidenza.

Note del Redattore:

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Denominazione così sostituita con reg. int. c.r. 3 novembre 2020, n. 32, art. 8 .

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Vedi Avviso di rettifica in B.U. 13 novembre 2020, n. 116.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.