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Regolamento 22 novembre 2011, n. 16

Regolamento interno di organizzazione del Consiglio regionale.

Bollettino Ufficiale n. 58, parte prima, del 14 dicembre 2011

TITOLO VII
- Relazioni sindacali
Art. 51
- Sistema delle relazioni sindacali
1. Il sistema delle relazioni sindacali del consiglio, sulla base dei contratti collettivi nazionali di lavoro, comprende:
a) la contrattazione collettiva decentrata integrativa;
b) l’interpretazione autentica dei contratti decentrati integrativi;
c) l’informazione;
d) la concertazione;
e) la consultazione.
2. La disciplina delle attività oggetto delle relazioni sindacali è definita da appositi protocolli a livello di contrattazione integrativa aziendale.
Art. 52
- Caratteri del sistema di relazioni sindacali
1. Le relazioni sindacali sono svolte, nel rispetto della distinzione dei ruoli tra amministrazione ed organizzazioni sindacali.
2. L’amministrazione promuove un sistema di relazioni sindacali improntato alla correttezza ed alla trasparenza dei comportamenti, orientato alla prevenzione dei conflitti e in grado di fornire la collaborazione tra le parti per il perseguimento delle finalità previste dalle leggi, dai contratti collettivi e dai protocolli tra organi di governo e parti sociali.
3. L’amministrazione definisce con le organizzazioni sindacali rappresentative del personale dipendente e dei dirigenti le procedure e le metodologie per l’applicazione e il corretto sviluppo delle relazioni sindacali e della contrattazione decentrata integrativa, in coerenza con il carattere privatistico della contrattazione e nel rispetto delle regole, per garantire i reciproci diritti, doveri e ruoli e per assicurare l’omogeneità e la correttezza dei comportamenti delle parti attraverso la puntuale osservanza delle regole medesime.
Art. 53
- Gestione delle relazioni sindacali
1. L’ufficio di presidenza, con propria deliberazione, individua i componenti, oltre al segretario generale, delle delegazioni trattanti per la parte pubblica.
2. L’ufficio di presidenza attiva periodicamente il confronto con la Giunta regionale sulle politiche del personale, al fine di garantire omogeneità nell’applicazione, tra i due organi, degli istituti contrattuali.
3. I protocolli d’intesa di cui all’articolo 29, comma 6, della legge regionale definiscono la gestione delle relazioni sindacali da parte dei responsabili delle due delegazioni di parte pubblica, tenuto conto dell’istituzione di un autonomo ruolo unico del personale del Consiglio.
4. Il segretario generale gestisce le relazioni sindacali avvalendosi della struttura competente e relaziona periodicamente all’ufficio di presidenza sull’andamento delle relazioni sindacali.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con Regolamento interno 7 ottobre 2014, n. 25 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con Regolamento interno 7 ottobre 2014, n. 25 , art. 2.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.