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Regolamento 22 novembre 2011, n. 16

Regolamento interno di organizzazione del Consiglio regionale.

Bollettino Ufficiale n. 58, parte prima, del 14 dicembre 2011

Art. 66
- Conferimento degli incarichi retribuiti di valenza interna (l.r. 1/2009 , articolo 34, commi 4 e 5)
1. Gli incarichi di valenza interna, consistenti in incarichi retribuiti il cui contenuto è funzionale all'attività dell'ente, possono essere conferiti a dipendenti con rapporto di lavoro a tempo determinato inquadrati nella qualifica dirigenziale, incluso il segretario generale, e a tutti i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
3. Gli incarichi di valenza interna sono conferiti dal segretario generale, su proposta del dirigente titolare della funzione cui l'incarico si riferisce sentito il dirigente responsabile della struttura di assegnazione del dipendente da incaricare o, qualora nominato, il direttore d’area del dirigente da incaricare (22)

Parole aggiunte con Regolamento interno 14 maggio 2019, n. 30, art. 11.

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4. Il conferimento degli incarichi retribuiti di valenza interna è effettuato nel rispetto dei seguenti criteri:
a) motivata necessità del conferimento;
b) conciliabilità dell’attività oggetto dell’incarico con i compiti assegnati all’incaricato;
c) non coincidenza dei compiti d'ufficio assegnati al dipendente con l’attività connessa all’incarico.
5. Sono retribuiti gli incarichi inerenti le attività di:
a) docenza e tutoraggio presso scuole o corsi organizzati o finanziati dalla Regione;
b) consulenza tecnica di parte, anche su proposta dell’avvocatura regionale.
6. La proposta di cui al comma 3 contiene:
a) la disposizione in base alla quale si intende conferire l’incarico e dalla quale si desume che si tratta di incarico avente valenza interna;
b) la descrizione dell’attività oggetto dell’incarico;
7. Il dirigente che propone il conferimento dell’incarico, effettua d’ufficio la verifica dell’iscrizione del dipendente nel registro di cui all’articolo 65, dandone atto nella proposta d’incarico. Con tale proposta richiede, altresì, alla struttura competente in materia di attività extraimpiego della Giunta regionale l'attestazione del rispetto del limite massimo annuo dei compensi consentiti (24)

Parole così sostituite con Regolamento interno 14 maggio 2019, n. 30, art. 11.

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8. La proposta d’incarico è presentata al segretario generale del Consiglio e, da questo trasmessa alla struttura della Giunta regionale competente al rilascio dell’attestazione di cui al comma 7.
9. Il Segretario generale conferisce l'incarico entro tre giorni lavorativi dal ricevimento dell’attestazione da parte del competente ufficio della Giunta regionale.
10. Il dirigente titolare della funzione adotta il decreto per l’assunzione dell’impegno di spesa relativo all’incarico conferito, e lo comunica al segretario generale e alla struttura competente in base alle intese di cui all’articolo 71, al fine dell’aggiornamento dell’anagrafe delle prestazioni.
11. Nel caso delle nomine dei collaudatori per i contratti di forniture e servizi, di cui al decreto del presidente della giunta regionale 27 maggio 2008, n. 30/R (Regolamento di attuazione del Capo VII della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro”), articolo 21 ter, si applica il comma 1 e il dirigente responsabile del contratto, prima di effettuare la nomina del collaudatore, chiede alla struttura competente in materia di attività extraimpiego della Giunta regionale l’attestazione del rispetto del limite massimo annuo dei compensi consentiti.
12. Nel caso degli incarichi di cui all’articolo 113, comma 2, del d.lgs. 50/2016 si applicano le disposizioni contenute nel regolamento di cui al comma 3 del medesimo articolo 113. (25)

Comma così sostituito con Regolamento interno 14 maggio 2019, n. 30, art. 11.


Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con Regolamento interno 7 ottobre 2014, n. 25 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con Regolamento interno 7 ottobre 2014, n. 25 , art. 2.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.